LA VALUTAZIONE ‘PARTECIPATA’ DELLA PERFORMANCE DELLE PP.AA.: QUALE PERFORMANCE? PARTECIPATA DA CHI E COME? E QUID IURIS PER REGIONI ED ENTI TERRITORIALI?
il DFP ha pubblicato le “Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni...
LA VALUTAZIONE ‘PARTECIPATA’ DELLA PERFORMANCE DELLE PP.AA.: QUALE PERFORMANCE? PARTECIPATA DA CHI E COME? E QUID IURIS PER REGIONI ED ENTI TERRITORIALI?
08 Gennaio 2020
Recentemente (Novembre 2019[1]) il DFP ha pubblicato le “Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche”, n. 4/2019, e nella premessa post “INDICE” ed ante “§1 Presentazione” si legge:
“Queste linee guida sono redatte ai sensi del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e del dPR 9 maggio 2016, n. 105 (art. 3, comma 1*) che attribuiscono al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della performance, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance di cui all’articolo 4 del citato dPR.
Il successivo d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, pur confermando nelle sue linee generali l’impianto originario del d.lgs. 150/2009, ha inteso rafforzare il ruolo dei cittadini e utenti nel ciclo di gestione della performance. Il nuovo articolo 19-bis, infatti, ha introdotto delle innovazioni incidendo sulla disciplina relativa al coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.
In questa sede, si intendono, quindi, fornire alle amministrazioni indicazioni metodologiche in ordine alle modalità attraverso le quali assicurare detto coinvolgimento.”
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* che recita “1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attivita' di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, attraverso: (..) [v. ivi maxime lettere d) ed e)]
(...)
d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attivita' di misurazione e valutazione della performance organizzativa anche mediante il progressivo sviluppo di linee guida che tengano conto delle specificita' settoriali;
e) la promozione di interventi di rafforzamento della capacita' amministrativa volti ad accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, nonche' la loro integrazione con i sistemi di gestione del rischio;
(...)”.
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Dette Linee guida del DFP n. 4/2019 sono oggi rinvenibili al seguente indirizzo governativo: https://performance.gov.it/system/files/LineeGuidaeRifNorm/LG_Valutazione_partecipativa_28-11.pdf.
Di che si tratta? Come sopra evidenziato dallo stesso DFP in dette Linee guida l’articolo di legge da cui prendere le mosse è l’art. 19Bis del D.Lgs. 150/2009 introodotto ex novo dal D.Lgs. 74/2017 e sino ad oggi (ante Novembre 2019) rimasto molto nell’ombra, che recita:
Articolo 19 bis
Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali (1)
1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative,
anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attivita' e per i servizi erogati, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu' ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni (((CIOE’???= I DIPENDENTI, chiamiamoli con in loro nome esatto!!!))) alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto (((di cui essi DIPENDENTI sono fruitori esclusivi in quanto interni!!!))) secondo le modalita' individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.
5. L'organismo indipendente di valutazione (((che però ai sensi dei commi 1 e 3 ha l’onere di INDIVIDUARE MODALITA’…e quindi pare di PROPORLE ANCHE ALL’ORGANO POLITICO PER LA LORO APPROVAZIONE E QUINDI ADOZIONE IN SEDE/A MEZZO REGOLAMENTARE/REGOLAMENTO))))
verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione,
assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile
e ne (((di essi risultati))) tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).
(1) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
Ebbene a quanto risulta allo scrivente l’argomento non ha avuto adeguato risalto dottrinario ed in taluni casi dette Linee Guida sono state anche ingiustamente commentate con una parola sola (“Fuffa”[2]).
Già solo a scorrere l’indice di dette Linee Guida (in totale n. 6 paragrafi con il § 6 “Il processo di valutazione partecipativa[3]” articolato in ben n. 7 sottoparagrafi[4]!) si comprende come dette Linee Guida abbiano una qualche sostanza: poi certo ….‘tra il dire (accademico-teorico) ed il fare’ a livello di singola PA c’è una certa differenza, ma se mai si inizia, mai si prova, mai si progredisce e mai si migliora. Insomma, chi scrive è certo che nel fare c’è sempre un qualche cosa di positivo: non a caso tutto vibra nell’universo, anche l’atomo della materia più (apparentemente) immobile, si pensi ad un pezzo di piombo!
Oltre a leggere bene dette Linee Guida, già anche la lettura del solo art. 19bis sollecita un gran da farsi intra PA!
Qui, lungi dal descrivere (parafrasare???) le consistenti Linee Guida richiamate del DFP in materia di performance, si vogliono solo fare alcune sottolineature non secondarie ma generali (non operative) di sicuro interesse per gli addetti ai lavori latu sensu, evidenziando sin d’ora come l’art. 19bis è stato scritto per la sola/il solo piano della (valutazione della) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA e non anche per la performance individuale! Ciò viene chiarito anche dal DFP al § 1 sub Presentazione ove sta scritto a commento dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che: “sotto il profilo procedimentale, la partecipazione alla valutazione è coerentemente ricondotta all’ambito specifico “della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”.
La prima: a chi (quale PA) si rivolge l’art. 19bis? I dotti della materia direbbero che la risposta sta, traguardando l’intero (assetto) del D.Lgs. 150/2009 nell’articolo di chiusura (del Titolo III ove trovasi infelicemente collocato) 31 (passando per il 29) comma 1 che recitando “1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.” non contempla (nel suo originario testo – del 2009 – e rimasta immutata post D.Lgs. 74/2017!) parrebbe passare ‘sopra le teste’ di dette PP.AA. che potrebbero ignorarlo…..ma le cose non stanno così - c’è un trucco! - in quanto detto art. 19bis, se si ha la pazienza di indagare (e con la funzione ‘trova’ informaticamente è un gioco da ragazzi: basta volerlo o meglio ricordarsi di farlo!) emerge (viene invocato/richiamato come norma da rispettarsi) da altri articoli del D.Lgs. 150/2009 che pure a dette peculiari PP.AA. non strettamente statali si applicano eccome (stando all’altro articolo di chiusura del Titolo II rappresentato dall’art. 16!) ed esattamente trattasi dell’art. 7 comma 2 lett. c) che recita: “2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance [TUTTA, sia ORGANIZZATIVA che INDIVIDUALE: giacché poi l’art. 8 parla della P. ORGANIZZATIVA e l’art. 9 di quella INDIVIDUALE!] e' svolta: “c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 [v. ivi al comma 1 lett. e) “1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: (…) e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;””] e 19-bis.”, e secondo l’art. 16 co. 2 del D.Lgs. 150/2009 l’art. 7 vale anche per Regioni ed EE.LL.!
E per dirla tutta, l’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 74/2017 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2017, n. 130: il 15° giorno di ordinaria entrata in vigore cadeva il 22.6.2017!), da cui è stato introdotto l’art. 19Bis in esame, così recita non a caso richiamando gli artt. 16 e 31 sopra citati:
“2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.”
Curiosamente il DFP non parla in dette Linee Guida, neppure al § 4 dedicato agli “Gli attori chiave”, di questo aspetto comunemente etichettato quale cd. ambito soggettivo (a quali PP.AA. si applica) di applicazione delle Linee Guida (esattamente dell’art. 19bis): eppure il D.Lgs. 150/2009 è chiarissimo! Grave carenza illustrativo-espositiva del DFP: una omissione che rischia di generare fraintendimenti o veri e propri ‘imboscamenti’ molto cari a certi politici e loro Segretari Generali molto ossequiosi !
E così i sei mesi sono passati da un pezzo (dal Giugno del 2017!!!) ed anche nel silenzio del DFP che si desta a Novembre 2019: meglio tardi che mai, comunque la norma era chiara sul ‘da farsi’! Detto art. 19bis, ma prima di esso l’art. 7, è stato attuato ante Novembre 2019?