L’AMBITO APPLICATIVO DELL’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 ART. 45 SECONDO LACORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE DELIBERA N.19 DEL 2.10.2025
L’AMBITO APPLICATIVO DELL’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 ART. 45 SECONDO LACORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE DELIBERA N.19 DEL 2.10.2025
Luci ed ombre nella deliberazione della CDC Sez. delle Autonomie n. 19/2025
31 Ottobre 2025
00 – INQUADRAMENTO GENERALE DEL CONTESTO NORMATIVO
La deliberazione della Sez. Autonomie di cui al titolo, depositata in segreteria recentemente - il 17.10.2025 - fa chiarezza sull’ambito applicativo cd. soggettivo ma anche oggettivo della copertura assicurativa (una per ogni procedura, par di capire da detta deliberazione) cui la PA datoriale deve (non semplicemente può!)provvederea tutela del patrimonio personale dei propri dipendenti nei casi e alle condizioni previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (TUAA = Testo Unico Affidamenti e Aggiudicazioni, per chi scrive, trattando esso delle relative procedure pubblicistiche)[1], esattamente utilizzando parte del 20% del noto 2%(la base 100% di detto 20%) costituito dal esattamente ovvero“dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”di cui al comma 2 del cit. art. 45.
Quindi, come sempre, in primi la parola e la nostra attenzione va al testo di legge su cui detta Magistratura si è espressa, eccolo di seguito nei commi che qui interessano, debitamente chiosato tra ((( ))) ed evidenziato alla ‘bisogna’:
Art. 45 - Incentivi alle funzioni tecniche.
1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie
per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10
e
per le finalità indicate al comma 5 (((NB: comma che dispone l’utilizzo del 20% del 2% anche per i “fini di cui ai commi 6 e 7”: ivi al comma 7 lett. c) c’è anche “c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.”))), a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
Il presente comma (((incluso il passaggio “per le finalità indicate al comma 5” e relative norme richiamate: es. ““c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.””))) si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 (((=specificate nell'allegato I.10))), nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto (…..).
5. Il 20 per centodelle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente,
oppure
non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo,
è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte (((ANCHE TUTTA, OVVIAMENTE))) delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata (((DEVE ESSERE UTILIZZATA))):
a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.(((Questione: QUALE PERSONALE? TUTTO TRA QUELLO ADETTO/ADIBITO ALLE FUNZIONI “tecniche indicate al comma 2” e quindi quelle “specificate nell'allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 ??? LA NORMA NULLA DICE / CHIARISCE))),
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 (((cioè il 25% del “2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”))).
Su tale normazione ed in particolare sulla portata del comma 7 lett. c) (v. sopra QUESTIONE POSTA a chiosa della lettera c) nulla di specifico è detto dal testodel “COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7 maggio 2025 INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 209/2024 ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 IN TEMA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”in materia di obbligo assicurativo, se non che, a pag. 3 che:“Il comma 5 specifica, invece, che il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità indicate nei commi 6 e 7 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso)”
Che si tratti di assicurazione obbligatoriaper la PA datoriale era ed è un dato pacifico, non stupisca quindi che in apertura sub CONSIDERATO IN DIRITTO la CDC affermi:
“Nel merito, occorre in primo luogo affermare la obbligatorietà della stipula di polizze assicurative per i progettisti interni e per i verificatori, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45, d.lgs. n. 36/2023.”.
01 LA QUESTIONE DI MASSIMA SU CUI LA CDC SI E’ PRONUNCIATA E RELATIVE BASI GIURIDICHE GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE.
Ma chi esattamente e per cosa la PA deve assicurare a fronte dei dettami di detto art. 45inteso in primis in base al suo tenore letterale? A chi scrive viene più d’una domanda, invero, dopo aver letto tali commi; ma per ora soffermiamoci sulla questione di massima su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Sezione Autonomie, non senza aver trascritto anche il perdurante divieto di stipula di “cui all’art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile)”:
COMMA 59 - Nullità dei contratti di assicurazione stipulati dall'ente pubblico a favore dei propri amministratori.
59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori(((NB trattasi di contratto a favore di terzo: la PA paga il premio di una polizza che ove attivata vede quale danneggiante l’amministratore/politico e il danneggiato la stessa PA che riceve un ristoro grazie a polizza assicurativa pagata da esse stessa e quindi determinante esenzione di responsabilità patrimoniale personale del politico danneggiante la medesima)))per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti
>la responsabilitàper danni cagionatiallo Stato o ad enti pubblici(((ergo cd. amministrativa)))
>e la responsabilità contabile.
I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.
In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario(((!!! Anche un dipendente ??? ))) della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”
Pacifico era ed invece che la PA potesse e possa tutt’ora assicurare la sua responsabilità diretta e solidale ex art. 28 Cost. verso verso i terzi amministrati danneggiati; come altrettanto pacifico era ed è che possano personalmente assicurarsi in tal senso i singoli Dirigenti/dipendenti, pagando essi stessi il premio assicurativo annuale ove chiomati da detti terzi (e PA inclusa!) a risarcire il danno.
Ratio del suddetto divieto (interpretato in modo estensivo come gravante anche sui ‘dipendenti pubblici’)? Ce lo dice la stessa CDC Sez. Autonomia nella delibera n. 19/2025:
“Occorre, in altri termini, evitare di addossare all’ente oneri economici non sorretti da ragione giustificatrice e rafforzare nei dipendenti pubblici la consapevolezza delle conseguenze patrimoniali delle proprie azioni correlate ai concreti compiti ai quali sono stati adibiti al momento della costituzione del rapporto di pubblico impiego.” (…) Più precisamente, la norma vietando agli enti pubblici la stipulazione di polizze assicurative volte a tutelare i propri amministratori e dipendenti(((essi per via analogica !!!))) dai rischi di responsabilità per danno erariale o responsabilità contabile,trova la sua ragione nella volontà di preservare il principio della responsabilità personale degli amministratori verso lo Stato o gli enti pubblici ex art. 28 Cost., prevenendo rischi di condotte disinvolte o negligenti da parte dei dipendenti pubblici contrastanti con il buon andamento che deve caratterizzare l’azione amministrativa(cd. “rischio di deresponsabilizzazione”). (….) “La magistratura contabile, tra l’altro, affermando la natura generale del divieto, ha riconosciuto nella stipula di tali polizze un danno erariale, nel presupposto che una amministrazione possa assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale, sottendendo, dunque, la necessità di un interesse proprio dell’amministrazione alla stipulazione del contratto di assicurazioneche, viceversa, ove stipulata nell’interesse di un terzo, id est del dipendente o dell’amministratore, sarebbe priva di giustificazione causale (((nel suo esclusivo interesse e dunque lecita)))e, conseguentemente, foriera di danno (SRC Lombardia, del. n. 665/2011).
02 - QUESTIONE DI MASSIMA POSTA E RISOLTA DALLA DELIBERAZIONE CDC SEZ. AUTONOMIE N. 19/2025
(…) la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: «Quale sia comprensione dell’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti ricavabile dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare,
• se tale obbligo debba essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all’art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile) e sia, pertanto, rivolto alla esclusiva copertura di danni a terzi, per la copertura di errori nell’esercizio dell’attività professionale;
•oppure se, al contrario, l’obbligo in parola debba essere considerato una deroga al divieto di cui sopra e, in tal senso, se esso consenta di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all’amministrazione (responsabilità amministrativa)».
Giova all’uopo, allora, anche ricordare l’art. 28 della Costituzione a proposito delle responsabilità della PA e relativi dipendenti, scritto dopo un periodo della storia italiana in cui molti funzionari di PP.AA. si sono giustificati delle atrocità - e danni correlati connessi - ai cittadini amministrati sostenendo di aver eseguito ‘ordini’ impartiti da superiori o da organo politico.
ART. 28
[I] I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono (((essi in prima personacoi loro patrimoni))) direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.(((soggetti datoriali dei dipendenti danneggianti))).
Leggasi anche l’art. 97 co. 3 della Cost. secondo cui “[II] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.”
In proposito spiace, a chi scrive, che detto art. 28 Cost. non abbia anche il contenuto (un comma 2 forse) che aveva proposto in sottocommissione l’on. Corsanego che centrava esattamente la questione da me sopra tratteggiata (quale ratio prima fondativa della norma), rigettato da altro on.li con motivazioni assolutamente non condivisibili da chi scrive, esattamente:

E’ di tutta evidenza che ove accolto, tale emendamento, oggi molti casi danno per esecuzione di ordini/atti di indirizzo/direttive illegittimi dei politici qualificati in sede giudiziaria quali ipotesi di colpa grave ben sarebbero ascrivibili al dolo, con tutte le annesse e connesse conseguenze. Ma la storia è andata diversamente sul piano normativo statale! Per fortuna che ci ha pensato il CCNL con specifica previsione in sede di “Disciplina degli obblighi del dipendente” (v. da ultimo art. 71 CCNL 16.11.2022 – ma …mera responsabilità disciplinare, no civile verso terzi !).
Cosa dispone esattamente tale art. 28 Cost? L'articolo 28 della Costituzione è il punto di partenza per la disciplina della responsabilità della Pubblica Amministrazione (P.A.) e dei suoi funzionari verso i cittadini, stabilendo il principio fondamentale della doppia responsabilità.
Questo articolo sancisce, in particolare, due principi chiave:
1.Responsabilità Diretta del Funzionario: Il dipendente pubblico risponde sempre personalmente (cioè direttamente) per gli atti illeciti (azioni/omissioni) che violano i diritti dei cittadini-amministrati.
2.Responsabilità Solidale della P.A.:la responsabilità civile (risarcimento del danno) si estende all'Ente pubblico di appartenenza (Stato o altro Ente), che risponde in solido con il funzionario (il cittadino danneggiato può chiedere il risarcimento a entrambi o anche solo al danneggiante più solvibile = la PA che poi però agirà in rivalsa sul dipendente, ma….solo per danni cagionati con dolo o colpa grave, mai per mera colpa lieve: in tal caso paga solo la PA = cioè i cittadini, noi tutti contribuenti.).
Sintesi delle Norme Correlate e Tipologie di Responsabilità
Le disposizioni legislative successive hanno specificato le diverse forme di responsabilità previste dall'Art. 28: Civile, Penale e Amministrativa/Contabile.
1. Responsabilità Civile (Verso il Cittadino Amministrato)
La responsabilità civile è volta al risarcimento del danno ingiusto arrecato al cittadino a causa di una condotta colposa o dolosa del funzionario nell'esercizio delle sue funzioni (in prima battuta nel rapporto PA/Cittadino amministrato rileva anche la mera colpa lieve !).
•Principio generale:Art. 2043 del Codice Civile (Responsabilità aquiliana/extracontrattuale): "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno." Si applica in solidoal dipendente e alla P.A.
•Responsabilità contrattuale: Talvolta, la P.A. risponde ai sensi dell'Art. 1218[2] c.c. (Responsabilità del debitore) per violazione di obblighi derivanti dal cosiddetto "contatto sociale qualificato" (es. responsabilità medica), dove risponde di un danno non per atto illecito ma per inadempimento di un obbligo di protezione.
• Violazione di Interessi Legittimi (nonostante la norma Cost. parli solo di “diritti”): La giurisprudenza, in particolare con la storica sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, ha stabilito che la P.A. e i suoi funzionari sono responsabili anche per la lesione degli interessi legittimi (e non solo dei diritti soggettivi).
2. Responsabilità Penale (Verso lo Stato/Collettività)
Il funzionario risponde personalmente per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, secondo il Codice Penale (C.P.).
•Il C.P. prevede reati specifici contro la Pubblica Amministrazione.
3. Responsabilità Amministrativa (o erariale).
Questa forma di responsabilità (giurisdizione della Corte dei Conti) interviene quando l'atto illecito del funzionario ha causato un danno erariale, cioè un pregiudizio economico allo Stato o all'Ente pubblico.
• DPR 3/1957 artt. 18-23;
• Leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 , ma vedasi anche il D.Lgs. 174/2016;
• Principio della Colpa Grave: Per il danno erariale, il dipendente risponde solo per dolo o colpa grave (salvo alcune eccezioni), come stabilito in norme quali il D.P.R. n. 3 del 1957 e successive modifiche (v. artt. 18 ss., infra)
• D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni): Ha introdotto un temporaneo "scudo erariale", limitando la responsabilità dei funzionari per gli atti omissivi (salvo i casi di dolo: ergo le omissioni gravemente colpose non generano responsabilità del pubblico dipendente verso la PA) e rafforzando la limitazione ai casi di dolo o colpa grave per gli atti commissivi, al fine di incentivare l'azione amministrativa.
A fronte di tutto ciò correttamente la Legge n. 241/1990 (Procedimento Amministrativo):prevede l'obbligo di individuare un Responsabile del Procedimento, il quale risponde delle omissioni o dei ritardi nell'iter amministrativo.
Responsabilità a sé stante è poi, ex D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego), la responsabilità disciplinare, che si affianca alle altre forme di responsabilità ed è volta a sanzionare le violazioni dei doveri d'ufficio e del Codice di Comportamento (nazionale e anche aziendale = della singola PA).
Più precisamente il DPR 3/1957, valevole anche per i dipendenti pubblici privatizzati relativamente alle norme quali quelle sulla responsabilità verso la PA e verso terzi, in quanto aspetti non normati dal D.Lgs. 165/2001, nonché il D.Lgs. 174/2016 prevedono:
1) la SPECIFICA RESPONSABILITA’ GENERALE CIVILE(MA DETTA AMMINISTRATIVA o ERARIALE) VERSO LA PA DATORIALE e relativa Giurisdizione della Corte dei Conti (v. art. 18 e 19): si accerta con il cd. GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’ ERARIALE
Articolo 18 - Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. (((a partire dalla violazioni delle norme di legge, di regolamento e quelle di fatto stabilite dalla Gr della Corte dei Conti)))
Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine (((risponde solo il superiore))). (((si ricordi la seguente regola del CCNL : il dipendente deve“h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se (((però))) ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni(((se non lo fa ed esegue si espone a responsabilità disciplinare!))); se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;(((ma/salvo che)))il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; (((= arrechi danno alla PA)))”, come recita l’art. 71 del vigente CCNL 16.11.2022)))
L'impiegato, invece, è responsabile (((solo lui !))) se ha agito per delega del superiore. (((delega di funzione: no per delega di mera firma !!!)))
+ v. Art. 1 co 1 L. 20/1994
Articolo 1 - Azione di responsabilità.
1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. (…..) Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti(((unicamente))) nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Articolo 19 - Giurisdizione della Corte dei conti.
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile (((2043 c.c. = 5 annI, ma da conoscenza piena del fatto/atto danneggiante da parte della PA danneggiata all’interno della quale c’è sempre un soggetto tenuto a fare la denuncia alla Corte dei Conti – PM erariale))).
+ vedasi (abrogato l’art. 20 del DPR 3/1957) gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 174/2016:
Articolo 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilita' erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalita' del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma (1).
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonche' gli incaricati della liquidazione di societa' a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, puo' derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di (((mere)))sanzioni pecuniarie (((ergo meri comportamenti illegittimi di per sé non danneggianti direttamente la PA: poi però l’omesso introito della sanzione pecuniaria dovuta è un danno per la PA! cd. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-PECUNIARIA))).
4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilita' erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.
Articolo 53 (Contenuto della denuncia di danno)
1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno (((diversamente in caso di responsabilità amministrativo-pecuniaria c’è solo violazione di legge determinante sanzione pecuniaria: anche per essa c’è l’obbligo di denuncia, come recita l’art. 52 co. 4 sopra riportato!!!))), nonche', ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalita' e del loro domicilio.
2) LA SPECIALISSIMA RESPONSABILITA’ CONTABILE = DEL SOLO DIPENDENTE PUBBLICO AVENTE LO SPECIFICO STATUS DI ‘AGENTE CONTABILE’.
Dpr 3/1957 - Articolo 21 - Responsabilità dell'agente contabile.
Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente contabile.
+ Art. 141 (Giudizio per la resa del conto) [cd. GIUDIZIO DI CONTO] e ss. del D.Lgs. 174/2016;
3) LA RESPONSABILITA’ CIVILE DIRETTA VERSO TERZI (GIA’ SANCITA DALL’ART. 28 COST. IN SOLIDO CON LA PA DATORIALE – RIBADITA DA..) EX ARTT. 22,23,E 24 DPR 3/1957
Articolo 22 - Responsabilità verso i terzi.
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri (((diversi dalla PA)))un danno ingiustoai sensi dell'art. 23è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.
L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.
Articolo 23 -Danno ingiusto.
È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso (((commessa))) per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti (((= provvedimenti monocratici))) od operazioni (((=comportamenti materiali))), quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.
Articolo 24 - Responsabilità degli organi collegiali.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti (((delibere))), sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od...








