LE PROCEDURE PUBBLICHE INDETTE DALLE PP.AA. PER L’ACCESSO AD UN IMPIEGO PUBBLICO SONO SEMPRE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SI CONCLUDONO CON ATTI (DI SCELTA/NOMINA) AMMINISTRATIVI EX ART. 97 COST.. IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CHE NE SEGUE E’ ATTO PRIVATISTICO E CON ESSO INIZIA LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ‘PRIVATIZZATO’.
PROCEDURA DI SCELTA DEL DIRIGENTE DA NOMINARE ED ASSUMERE A TERMINE EX ART 110 TUAL (D.LGS...
LE PROCEDURE PUBBLICHE INDETTE DALLE PP.AA. PER L’ACCESSO AD UN IMPIEGO PUBBLICO SONO SEMPRE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SI CONCLUDONO CON ATTI (DI SCELTA/NOMINA) AMMINISTRATIVI EX ART. 97 COST.. IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CHE NE SEGUE E’ ATTO PRIVATISTICO E CON ESSO INIZIA LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ‘PRIVATIZZATO’.
Ne consegue che per le controversie sulle prime il Giudice competente è sempre il TAR, mai il Giudice del Lavoro: lo impone l’art. 97 Cost..
18 Giugno 2020
Ancora una pronuncia sulla COMPETENZA A GIUDICARE (Giudice ordinario o Giudice Amministrativo) relativamente ai vizi (presunti) della PROCEDURA DI SCELTA DEL DIRIGENTE DA NOMINARE ED ASSUMERE A TERMINE EX ART 110 TUAL (D.LGS. 267/2000).
Questa volta il pronunciamento è del massimo organo giudicante amministrativo della Sicilia ed esattamente del Consiglio Giustizia amministrativa per la Sicilia, una sorta di Consiglio di Stato tutto siciliano, la cui statuizione viene di seguito riportata tratta da entilocali-online.it (non rinvenendosi allo stato il testo integrale) con debite chiosature critiche tra ((( ))) dello scrivente:
“Incarichi ex art. 110 Tuel: giurisdizione ordinaria - 16 Giu, 2020 by Redazione
Nella Sentenza n. 171 del 16 marzo 2020 della Consiglio Giustizia amministrativa per la Sicilia, la questione controversa riguarda la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a contratto* (((recte a termine*: il contratto di lavoro c’è sempre anche per le assunzioni in ruolo cioè a tempo indeterminato))) ex art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).[Per le PP.AA. statali e per le Regioni c’è e vedasi il corrispondente art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e corrispondenti quanto similari previsioni di leggi regionali]
I Giudici hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie (((sulle procedure indette dalle PP.AA.))) per il conferimento di incarichi di natura direttiva, “avendo l’art. 63 del Dlgs. n. 165/2011, espressamente attribuito alla giurisdizione del Giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni”, dovendosi considerare tali atti “come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Nel caso in parola, può escludersi che “le selezioni pubbliche per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato, per anni uno, ex art. 110, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000”, possano avere il carattere concorsuale di assunzione di cui all’art. 63, comma 4, del DLgs. n. 165/2001, poiché, solo in tal caso, verrebbe a radicarsi la giurisdizione amministrativa.
I Giudici hanno chiarito che la procedura selettiva prevista dal citato art. 110 del Dlgs. n. 165/2001, lungi dal presentare le caratteristiche selettive del concorso, risulta esclusivamente finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. (((e come si sceglie l’aspirante?)))
Infatti, nel caso di specie l’avviso pubblico era rivolto a raccogliere (((e non anche valutare ai fini dell’adozione finale dell’atto di incarico?))) le istanze di coloro che fossero in “possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai pubblici Uffici, comuni a tutte le selezioni”, e di quelli per “l’accesso alla dirigenza…”. È, quindi, sulla base delle candidature pervenute, previa verifica dei requisiti da parte degli Uffici, in assenza di qualunque valutazione comparativa o graduatoria, che è stato formato l’elenco degli idonei dal quale “il Sindaco […], ha individuato i candidati prescelti per ogni singola posizione dirigenziale” (((Come ? In modo conforme all’art 97 Cost.?))). Alla luce delle predette ragioni, le censure sul difetto di giurisdizione risultano fondate, e per l’effetto deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
(((E il passaggio dell’art 110 secondo cui: ….Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico : peccato che poi l’incaricato DEVE ESSERE SOLO UNO TRA 1000 ASPIRANTI)))”.
Le questioni/note critiche in punto di diritto sopra riportate dallo scrivente commentatore tra ((( ))) e non ulteriormente discutibili in Cassazione dal ricorrente (in appello) insoddisfatto, atteso che in Italia contro le pronunce di II grado amministrative e contabili non è concesso il ricorso in Cassazione PER VIOLAZIONE DI LEGGE, trovano tutte fondamento in e per quanto in elenco:
a) nell’art. 97 Cost. secondo cui ai PUBBLICI UFFICI SI ACCEDE (sia in ruolo che a termine !!!) mediante procedure selettive oggettive e trasparenti, mai INTUITU PERSONE; diversamente risulta violato l’art. 97 Cost. e non una norma di legge ordinaria; rispetto ad esso il partecipante vanta un interesse legittimo e la Gr. è del Giudice Amministrativo;
b) una cosa è la PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE FINALE che si conclude con atto (DI NOMINA) INDUBBIAMENTE PUBBLICISTICO E QUINDI AMMINISTRATIVO, altro è il sempre presente ma successivo CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO che non può mai mancare, sia per le assunzioni in ruolo sia per le assunzioni a termine qual sono quelle ex art. 110 TUAL, rispetto ad esso l’avente diritto alla stipula vanta un diritto soggettivo di competenza del Giudice del Lavoro;
c) conseguentemente non può mai dirsi che un ATTO AFFERENTE LA PROCEDURA DI SELEZIONE, graduatoria o non graduatoria finale, è una atto privatistico gestionale: cosa gestisce se ancora il rapporto di lavoro non si è instaurato atteso che manca il contraente certo? Diversamente nel caso dell’attribuzione della titolarità di PO ad un dipendente già assunto, quella sì che è atto gestionale...