ORARIO DI LAVORO DI DIRIGENTI E SEGRETARI GENERALI DI REGIONI ED ENTI LOCALI
CCNL della Dirigenza ‘regionale e locale
ORARIO DI LAVORO DI DIRIGENTI E SEGRETARI GENERALI DI REGIONI ED ENTI LOCALI
SITUAZIONE AL NUOVO CCNL E RIPASSO SUL NON MODIFICATO O NON DETTO.
21 Gennaio 2021
Il nuovo (integrale) CCNL della Dirigenza ‘regionale e locale ri-norma, tra l’altro, anche l’istituto dell’orario di lavoro: un vero e proprio (esatto/matematico) debito orario settimanale/giornaliero (ricavabile) non c’è o meglio continua a non esserci, ma…..c’è un ma, ben evidenziato anche da Arturo Bianco in “Dirigenti e segretari, il nuovo contratto conferma l'assenza del vincolo orario di Arturo Bianco Anche se la verifica della presenza quotidiana è da ritenere obbligatoria”: il titolo è già eloquente e significante.
Ma vediamo su detto istituto la normazione nuova raffrontandola con la precedente:
CCNL ante |
CCNL 17.12.2020 |
Orario di lavoro (art. 16 CCNL 10.4.1996) 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il dirigente assicura la propria presenza* (((*su che base?))) in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile
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Art. 13 Orario di lavoro 1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza g-i-o-r-n-a-l-i-e-r-a in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa (((in termini ‘materiali’ di presenza fisica: sul piano qualitativo della stessa..che debba essere di ‘raggo dirigenziale’..non ci piove!))) alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle (((esigenze)) connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane. |
Orbene, data una certa articolazione dell’ORARIO DI SERVIZIO (FUNZIONAMENTO) della struttura amministrativa (segmento organizzativo della PA con sue specifiche ed esclusive competenze, con a capo o un Dirigente o una PO (negli Enti senza Dirigenza: una sorta di Dirigente di fatto per legge ma senza la paga da Dirigente in violazione della Costituzione repubblicana, attesa l’identicità di responsabilità), stabilita dall’organo politico competente (es. la Giunat per gli EE.LL.), del tipo 5/7, 6/7, 7/7 (ricordando sempre però che l’ORARIO DI LAVORO PER NORMA COSTITUZIONALE E’ AL MASSIMO ARTICOLATO su 6/7 e mai 7/7 !!!), la prestazione lavorativa ‘attesa’ del/dal Dirigente potrà essere, ed è sempre stata, su base 5/7 (es. dal lunedì al venerd^) o su base 6/7 (es. dal lunedì al sabato).
Che doveva (e deve) trattarsi di una prestazione lavorativa giornaliera ‘effettiva’ anche se senza esatto debito orario (giornaliero, perché mancava e manca a monte quello settimanale ex contractu), lo si comprendeva da istituti quali quello delle ferie che recitava e continua a recitare:
CCNL ANTE |
CCNL nuovo |
(art. 17 CCNL 10.4.1996, come modificato ed integrato dall’art. 8 CCNL 12.2.2002) 1. Il dirigente (((assunto da più di tre anni))) ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt. 40 e 4149. 2. I dirigenti assunti al primo impiego presso la pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro (((strettamente correlato all’ORARIO DI SERVIZIO DELLA STRUTTURA))) si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. |
Art. 16 Ferie e festività 3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1977. 5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3. 6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. |
Opinandosi diversamente, detto istituto delle ferie era ed è ingestibile = non quantificabile !
Peccato, per gli estensori del vecchio e del nuovo Ccnl che il Ccnl giammai parla e definisce un esatto debito “orario settimanale di lavoro” e men che meno lo ‘articola’.
Ante nuovo Ccnl si capiva/era scontato, oggi il nuovo Ccnl ha il pregio (solo) linguistico (?) di qualificare la “presenza” come “giornaliera”: finalmente!
Giusto dunque scrivere “I dirigenti e i segretari non hanno un numero di ore prefissate, a differenza del personale dipendente. Essi sono impegnati a garantire la presenza giornaliera presso l'ente; ad adeguare il proprio orario e la propria prestazione alle esigenze dell'ente, allo svolgimento dell'incarico assegnato e alle esigenze connesse alla gestione e coordinamento del personale assegnato.” (v. Arturo Bianco sopra cit.)