OSTENSIONE DEL DATO/ATTO SUL SITO DELL’ENTE IN ‘AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE’: QUALE DIFFERENZA TRA DATA “DI PUBBLICAZIONE” E DATA “DI AGGIORNAMENTO”?
Esatti adempimenti ostensori….extra legem dettati dall’ANAC, da anni: rispettati?
OSTENSIONE DEL DATO/ATTO SUL SITO DELL’ENTE IN ‘AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE’: QUALE DIFFERENZA TRA DATA “DI PUBBLICAZIONE” E DATA “DI AGGIORNAMENTO”?
a cura di Riccardo Lasca
30 Maggio 2022
Quella di cui al titolo è una bella domanda, forse anche interessante per gli esperti di informatica abbinata ai websites delle PP.AA., ma non solo per essi: anche - in primis - per i cd. publishers (quei dipendenti formalmente incaricati dell’attività materai di pubblicazione on line del dato/atto: gli unici a rispondere ex art 46 del D.Lgs. 33/2013! In assenza di nomina, ex L. 241/1990, tale è considerato il Dirigente !!!) nonché i membri degli OIV o NDV (collegiali o monocratici) di tutte le PPAA italiane che entro il 31.5.2022 dovranno, quest’anno 2022 (v. delibera ANAC 201/2022) attestare, relativamente ad alcune indicate sotto-sezioni (di 1 e 2 livello), lo stato dell’arte ostensoria ex D.Lgs. 33/2013.
E’ già: tra le varie verifiche preliminari da farsi per redigere e firmare poi (ques’anno entro il 30/6) l’ATTESTAZIONE secondo il modello di cui all’ “Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.” c’è anche questa: “la verifica sulla pubblicazione(((sic et simpliciter o con la data esatta di 1^ pubblicazione?))), sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento,..” esattamente al 31.05.2022 e non oltre(gli OIV / NDV che lavoreranno a tal fine dall’1.6.2022 necessitano di un backup - una fotografia navigabile - dell’intero Supermercato della Trasparenza al 31.5.2022: non potranno dare rilevanza a pubblicazioni in extremis ‘sistemate’ dopo il 31.5.2022).
Come detto sopra tra ( ) esattamente anche dell’intero Supermercato della Trasparenza: invero si ricorda che, al di là del compito che sono ora chiamati a svolgere dall’ANAC, essi organi hanno per legge il seguente potere...tutto l’anno: ex D.Lgs 150/2009 (che nulla ci azzecca in materia come allocazione della norma!) art. 14 comma 4 lettera g) dispone: “4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:(..) g) p-r-o-m-u-o-v-e e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' * (((* NB per comprendere il rif. a “integrità” nel 2009 v. art 13 comma 6 lettera e): “6. L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: (…) “e) adotta le linee guida per la predisposizione dei (((del))) Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” : si riferisce solo alla TRASPARENZA))) di cui al presente Titolo; ” (((solo …..TRASPARENZA)))
Tralasciando l’aspetto della COMPLETEZZA e del FORMATO APERTO (comunque ben spiegati dall’Allegato 5 della medesima delibera Anac 201/2022: il formato aperto è però presso l’ANAC questione spinosa, pare1!) dobbiamo concentrarci sui concetti di DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DATO E DATA DI AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. Cosa sono?
Si deve allora andare in primis all’art. 6 del D.Lgs. 33/2013 che recita:
“Articolo 6
Qualita' delle informazioni (((PUBBLICATE)))
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7*.(((*= DATI APERTI)))
Quanto all’AGGIORNAMENTO l’ANAC nell’allegato 5 alla delibera 201/2002 scrive:
“2. Aggiornamento
Innanzitutto è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.
Si precisa, inoltre, che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell’attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.
(….)
Per dar conto dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” sia indicata la relativa data di aggiornamento.
Ora, quanto alla TEMPESTIVITA’ (che viene disposta anche dal comma 1 del successivo art. 8 “1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.”) è evidente a chiunque che sul piano operativo quotidiano un AVVERBIO NON HA ALCUN VALORE: entro quando dalla ‘nascita’ dell’atto ??? Tre giorni? Sette giorni? Quindici giorni? E poi: lavorativi (saltiamo i sabati e le domeniche atteso che il publisher non è al lavoro e non può pubblicare) o non ?
E ancora: “annualmente”, “semestralmente”, “trimestralmente”, che significa? Entro quanti giorni (lavorativi o di calendario sic et simpliciter), chiuso l’anno, il semestre, il trimestre, deve avvenire la pubblicazione dell’atto/dato? Es. entro i successivi 30, 15, 5 giorni lavorativi del mese successivo? Sarebbe una regola chiara: no?
Ebbene queste concrete questioni operative raramente vengono affrontate e risolte in ‘termini’ chiari (anche dal punto di vista matematico-cronologico: il decorso esatto dei giorni) nella parte cd. narrativa ma anche regolamentare del PTPCT: corrretto ? NO. Invero l’ANAC nell’allegato 5 alla delibera 201/2002 scrive (idem in quelle degli anni scorsi):
“Con riguardo alla “tempestività” (((ma per chi scrive vale ovviamente anche per le locuzioni “annualmente”, “semestralmente”, “trimestralmente” !!!))) della pubblicazione disposta dal richiamato art. 8, si precisa che, per la loro natura (es. bandi di concorso) o per disposizione di legge (es. nel caso in cui la pubblicazione sia condizione di efficacia*) [NB: nel solo D.Lgs. 33/2013 vi sono ben tre casi !] è indispensabile che i dati siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.