SE LA VIOLAZIONE DI LEGGE COMPORTA UNA MINORE ENTRATA CHE SI SAREBBE AVUTA APPLICANDO LA LEGGE, L’INSINDACABILITA’ DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI NON SUSSISTE MAI
SE LA VIOLAZIONE DI LEGGE COMPORTA UNA MINORE ENTRATA CHE SI SAREBBE AVUTA APPLICANDO LA LEGGE, L’INSINDACABILITA’ DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI NON SUSSISTE MAI
Ma il discrimine è sempre ed unicamente dato dalla pecunia persa o non incassata dalla PA (Erario)
27 Novembre 2020
Chi, novello addetto ai lavori dell’atto amministrativo quale Responsabile del Procedimento si cimentasse a trovare nel Codice della Giustizia Contabile (CGC = D.Lgs. 174/2016) il principio (espresso) della insindacabilità (e dunque divieto di sindacare emettendo sentenze) nel merito delle scelte amministrative delle PA resterebbe deluso: non c’è. Neppure vi troverebbe le innumerevoli deroghe a tale divieto che la Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione hanno negli anni sfornato: ah ...il diritto ‘vivente’, scritto nelle sentenze e non nei testi normativi!
E già, sta altrove ed esattamente (v. http://www.contabilita-pubblica.it/Dottrina2016/16.Vetro3.16.pdf) :
“1) I limiti* (((*DEROGHE AL DIVIETO DI SINDACABILITA’))) dell’insindacabilità secondo la giurisprudenza della Corte dei conti e della Cassazione.
L’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 stabilisce che “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.
Nei giudizi contabili una delle più frequenti eccezioni che vengono prospettate dai convenuti riguarda la asserita insindacabilità dei provvedimenti adottati e ritenuti (((dal PM erariale procedente))) causativi di danno erariale, in quanto riguardanti il merito di presunte scelte discrezionali.
Riguardo ai limiti di tale insindacabilità si è formata una copiosa giurisprudenza della Corte dei conti, in piena conformità alla giurisprudenza della Cassazione sotto indicata (fra le tante, vanno ricordate le sentenze Sez. III n. 570/2010 e n. 786/2013, Sez. II n. 367/2010, Sez. I n. 119/2011 e n. 806/2014, tutte citate nella recentissima sentenza n. 91/2016 della Sez. giurisdizionale Toscana). La Cassazione a Sezioni unite, in sede di giudizi riguardanti i limiti della giurisdizione del giudice contabile, ha formulato convincenti indirizzi interpretativi in materia.”
Ora, tutti gli addetti ai lavori – i neo assunti freschi di studi un po’ meglio - sanno che (v. sul web L’attività amministrativa, in riferimento agli atti della pubblica amministrazione di Perrotta Giulio)
“La DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA consiste in una facoltà di scelta, da parte della PA, fra più comportamenti giuridicamente leciti (((e aggiungasi ora - v. infra - legittimi))) per il soddisfacimento dell’interesse pubblico (inteso come concreto, obiettivo e collettivo) e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato:
a) DISCREZIONALITA’ PIENA (se l’attività posta in essere è insindacabile) (((pare ora - v. infra - che debbasi dire: non lo può essere se l’attività è comunque normata da legge che prevede una entrata erariale: ad es. la normativa di settore (articoli. 6, 102, 108 e 111 del codice dei beni culturali e del paesaggio; Dpr 1249/1971), e decreti del ministero per i Beni culturali e ambientali 139/1997, e 8 aprile 1994)));
b) DISCREZIONALITA’ PARZIALE (se l’attività posta in essere è sindacabile solo in determinati casi previsti);
c) DISCREZIONALITA’ TECNICA (ogni qualvolta che le norme non consentono di orientare univocamente verso una determinata scelta discrezionale);
d) MISTA (se l’attività posta in essere presenta caratteri tipici sia della discrezionalità tecnica che amministrativa).”
Bene. Recentemente la Corte di cassazione sezioni unite civili con l'ordinanza n. 22811/2020 che ha rigettato il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale la Corte dei conti Toscana sezione giurisdizionale aveva condannato il soprintendente speciale per il Polo museale fiorentino al pagamento della somma complessiva di euro 170.994,40 per il danno erariale conseguente alla mancata applicazione del canone per l'utilizzo degli spazi del Giardino di Boboli, offerti in uso gratuito a una associazione culturale, per la realizzazione di spettacoli teatrali nella stagione estiva 2010-2011, e - nota bene - con ingresso però del pubblico solo a pagamento. (vi sarebbero gli estremi per un reato??? Ai penalisti le valutazioni del caso!).
I commenti in Dottrina di tale Ordinanza n. 22811/2020 troppo succinti non evidenziano bene la circostanza che, alla fine, le deroghe alla insindacabilità suddetta è sempre dato dalla pecunia persa o non incassata dall’Erario. Vediamo se con adeguate chiose chi scrive riesce a chiarire semplicemente evidenziando quanto la Cassazione ha pur s-c-r-i-t-t-o.
TESI DEL PM ERARIALE PROCEDENTE:
Questa modalità di valorizzazione del bene pubblico Giardino di Boboli per come è stata praticata dalla PA arreca all’Erario un danno in quanto:
- in contrasto con la normativa di settore (articoli. 6, 102, 108 e 111 del codice dei beni culturali e del paesaggio; Dpr 1249/1971), e decreti del ministero per i Beni culturali e ambientali 139/1997, e 8 aprile 1994) dal momento che l'associazione aveva svolto «attività destinate a un pubblico pagante» (((= VIOLAZIONE DI LEGGE GENERANTE UNA MANCATA ENTRATA derivante dall’USO GRATUITO)))
- e la concessione aveva quindi comportato «una riduzione della fruibilità del giardino» piuttosto che la valorizzazione del bene culturale.
MOTIVI DEL RICORSO IN CASSAZIONE DEL SOPRINTENDENTE IN PERSONA (ATTESO CHE IL DANNO GRAVA SU LUI COME PERSONA FISICA):
Il ricorrente (persona fisica) aveva impugna la sentenza di condanna della Corte dei conti (somma complessiva di euro 170.994,40 per il danno erariale conseguente alla mancata applicazione del canone per l'utilizzo degli spazi del Giardino di Boboli) per
> eccesso di potere giurisdizionale e per violazione dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione,
> dell'articolo 1, comma 1, del codice di giustizia contabile, (((CPA = DLgs. 104/2010)))
> nonché dell'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 («La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali»),
sostenendo che il giudice contabile «avrebbe irragionevolmente limitato l'autonomia amministrativa della soprintendenza nel...