SMART WORKING STRAORDINARIO ED ORDINARIO NELLE PP.AA. ITALIANE: IL PUNTO COMPARATO DE JURE CONDITO E CONDENDO ALLA DATA DEL 9 LUGLIO 2020.
novità in materia di lavoro agile presso le PP.AA. italiane
SMART WORKING STRAORDINARIO ED ORDINARIO NELLE PP.AA. ITALIANE: IL PUNTO COMPARATO DE JURE CONDITO E CONDENDO ALLA DATA DEL 9 LUGLIO 2020.
a cura di Riccardo Lasca
13 Luglio 2020
Mentre sulla stampa imperversa la notizia che nell’emanando DL Semplificazioni (che pure sarà adottato, per la prima volta - dal Governo quanto prima) vi sono diverse novità in materia di lavoro agile presso le PP.AA. italiane con tanto di precisazione che dal 15 settembre tutti i dipendenti pubblici tornano in ufficio così cessando la modalità lavorativa dello SMART WORKING s-t-r-a-o-r-d-i-n-a-r-i-o (quella imposta unilateralmente per legge ed anche con oneri a carico dei lavoratori: pc e linea internet!), in verità esattamente presso la Camera dei Deputati – Montecitorio (e non presso il Governo-Palazzo Chigi) qualcosa in effetti ‘bolle in pentola’ in siffatta materia ed esattamente il DDL AC 2500 di conversione in legge del già adottato ed in vigore DL 34/2020 reca, esso sì veramente, importanti novità in materia di LAVORO AGILE o SMART WORKING nelle PP.AA. italiane.
Vediamole comparativamente, in questa prima analisi a fronte di mere bozze di ddl (colonna sotto a dx), considerando la normativa OGGI in vigore (colonna sotto a sx), ampiamente non rispettata da molte amministrazioni locali, come già rilevato in precedente mio articolo:
Estratti e commento tra ((( ))) dei passaggi normativi dei DD.LL. 18 e 34 del 2020 sullo SMART WORKING nelle PP.AA. italiane, al momento in vigore. |
DL AC 2500 di conversione in legge del DL 34/2020 ma incidente anche su norme dei pregressi DL che si sono occupati di SMART WORKING nelle PP.AA. italiane, con commento tra ((( ))) |
La l-e-g-g-e della Repubblica italiana chiaramente
A) O-R-D-I-N-A a tutte le PP.AA. italiane – esattamente ai relativi DATORI DI LAVORO, Servizi Prevenzione e protezione e Medici competenti ex D.Lgs. 81/2008 - indistintamente di gestire causa COVID-2019 in questo modo, per ovvie ragioni precauzionali, l’esecuzione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti pubblici amministrativi: EX ART. 87 COMMI 1-3 DL 18/2020 CONVERTITO, discliplinanti una temporanea NUOVA ‘REGOLA LAVORATIVA’ OBBLIGATORIA (NON DISCUTIBILE, OVE PRATIC1ABILE, NE’ DAL DIRIGENTE-DATORE DI LAVORO NE’ DAL SUBORDINATO DIPENDENTE-LAVORATORE PUBBLICO) E CORRELATE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI dei rapporti di lavoro resi ‘in presenza fisica’, più precisamente: “1.(….). Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, c-o-n-s-e-g-u-e-n-t-e-m-e-n-t-e (((D-E-V-O-N-O))): a) l-i-m-i-t-a-n-o(((LIMITARE: il lavoro in presenza è UN’ECCEZIONE rispetto allo SMART WORKING STRAORDINARIO, è evidente dall’uso del predicato verbale “L-I-M-I-T-A-N-O”)) la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza (((SMART WORKING STRAORDINARIO UNO O INIZIALE))); b) (((ATTUARE IL LAVORO AGILE ANCHE PRESCINDENDO...))) prescindono dagli accordi individuali (((QUINDI IMPORLO))) e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, dellalegge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione (3) . (((NON CI SONO SCUSE DI BILANCIO !!!))) 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. B) inoltre in forza del DL 34/2020 ‘RILANCIA ITALIA’ art. 263,recante “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile), vale SINO AL 31.12.2020 (NON PIU’ SINO AL 31.7.2020!!!)vale la seguente regola ulteriore del relativo comma 1 e conseguenti corollari esposti ai relativi seguenti commi 2 e 3:
“1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati (((? inciso scolastico e curioso/errato: le PP.AA. operano anche d’uffiico!!!))), le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a) [VEDI SOPRA], del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso(((NBNBNB: quanto segue non è in contrasto con il LAVORO AGILE integrale e/o parziale normato da detto art 87 lett. a del DL 18/2020)))che comunque garantisce la funzionalità del servizio
la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. (((proprio quello che accade con il LAVORO AGILE per forza di cose !!! Ed invero nell’AC 2500 esce fuori !!!)))
Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.”;
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