SMART WORKING SU DOPPIO BINARIO A FUNZIONAMENTO SUCCESSIVO CAUSA COVID2019 SINO AL 31.12.2021
Forse non è ancora chiaro a molti, addetti ai lavori o amministratori locali, che l’istituto del...
SMART WORKING SU DOPPIO BINARIO A FUNZIONAMENTO SUCCESSIVO CAUSA COVID2019 SINO AL 31.12.2021
Il punto teorico ed operativo sulla modalità lavorativa ‘smart working’ o ‘lavoro agile’ al 19.07.2021.
22 Luglio 2021
Forse non è ancora chiaro a molti, addetti ai lavori o amministratori locali, che l’istituto del lavoro agile o smart working - perché uno ed uno solo è quanto a tipologia di modalità lavorativa: modo di lavorare, sul quale qui non mi dilungherò - è stato anch’esso aggredito dal COVID2019 nell’anno 2020, il quale virus ne ha determinato uno sdoppiamento operativo-applicativo, un doppio binario sul quale la modalità lavorativa in esame deve viaggiare ma non contemporaneamente bensì successivamente.
Spiego meglio con l’ausilio delle leggi in materia destinate alle PP.AA.
Ante pandemia COVID2019 - ergo ante 2020 - lo smart working esisteva gia in Italia e per le PP.AA. era praticabile o meglio doveva essere praticato senza alcun Piano (oggi POLA) e già con la necessità di rispettare percentuali minime di dipendenti così lavoranti e con tanto di implicazioni, inizialmente, anche sulla performance dei soggetti/dipendenti (Chi? Gli atti interni organizzatori hanno all’epoca e oggi ancora individuato a chi spetta l’attuazione di tale misura??? Il Politico non performance da valutarsi ex D.Lgs. 150/2009!) chiamati ad attivare tale ‘misura’ = modalità lavorativa; lo contemplavano e normavano così i seguenti due articoli, praticamente ignorati dal 99% delle PP.AA. italiane, silente il Governo (sino al 2020), con la seguente evoluzione normativa:
Legge del 07/08/2015 - N. 124 Gazzetta Uff. 13/08/2015 n. 187 + 15gg. vacatio: in vigore dal 28.08.2015 Art. 14 - Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche |
Legge del 22/05/2017 - N. 81 Gazzetta Uff. 13/06/2017 n. 135: in vigore dal 14.6.2017 Art. 18 - Lavoro agile
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1. [1] Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. (((NB: dal 30..4.2021 NON PIU’ detto esprerssamente, ma resta un obiettivo del Piano Performance: ergo ...)))
Le amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
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1. [1] Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. [2] La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (((???Possibile visto comma 2????))), con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.(((CIOE’???? Se sopra sta scritto: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” !!! Serve chiarimento per Corte dei Conti)))
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Legge del 07/08/2015 - N. 124 – Art. 14 e dal 22.6.2021 post L 87/2021 di conversione in legge DL 52/2021 con nuovo art. 11bis incidente su questo articolo |
Legge del 22/05/2017 - N. 81 – art. 18 al 22.6.2021 |
1. [1]Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
[2] Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (((PIANO PERFORMANCE)))
[3] Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
[4] In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
[5] Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica |
1. [1] Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
[2] La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.(((NEW!)))
3-bis. (((NEW !!))) I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile. 5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (((??? NON CHIARO))) |
Senonché nel 2020 con l’arrivo del COVID2019 Governo e Parlameento si sono ricordati dell’esistenza dello smart working come modalità lavorativa possibile per le PP.AA. italiane e, considerato che consentiva ex lege l’esecuzione della prestazione lavorativa sia “ ...all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, ..”, da modalità possibile (in verità doveva essere già in atto/praticata per legge nelle misure del 10% come sopra riportato!!!) è diventata modalità obbligatoria ex lege così dal 19.7.2020 con l’art. 263 del DL 34/2020, trasformando le abitazioni dei dipendenti pubblici in appendici logistico-organizzative della PA datoriale, ma con spese operative interamente a carico dei dipendenti:
Sulla colonna di dx così le soppressioni poi avvenute nella colonna sx.
Sulla colonna di dx così le aggiunte.
Art. 263 DL 34/2020 CONVERTITO ANTE DL 52/2020 |
Art. 263 DL 34/2020 CONVERTITO POST DL 52/2021 NON CONVERTITO |
Art. 263 DL 34/2020 CONVERTITO POST DL 52/2021 CONVERTITO |
Vigente dal 19/07/2020 al 29/04/2021. |
Vigente dal 30/04/2021 al 21/06/2021 |
Vigente dal 22/06/2021 |
1. [1] Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali.
[2] A tal fine,
organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi > attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
> applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87,
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