STESURA, ATTUAZIONE E E MONITORAGGIO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE / DEL PTPCT E STAKEHOLDER: LA FIGURA DELLO STAKEHOLDER INTERNO CIOE’ IL DIPENDENTE DELLA PA ESISTE DAVVERO? MA NON E’ CERTO IL DIPENDENTE-WHISTLEBLOWER! Ovvero, il dimenticato o scomodo art. 19bis del D.Lgs. 150/2009 !
STESURA, ATTUAZIONE E E MONITORAGGIO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE / DEL PTPCT E STAKEHOLDER: LA FIGURA DELLO STAKEHOLDER INTERNO CIOE’ IL DIPENDENTE DELLA PA ESISTE DAVVERO? MA NON E’ CERTO IL DIPENDENTE-WHISTLEBLOWER! Ovvero, il dimenticato o scomodo art. 19bis del D.Lgs. 150/2009 !
Gli esperti conoscitori ‘locali’ del D.Lgs. 150/2009 (siamo in ‘zona ciclo PERFOMANCE’ !) sanno bene che l’interessante art. 19bis è stato inserito dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74: nel testo originario mancava, gravissima carenza rispetto ai sistemi di rilevazione vigenti in molti altri paesi dei 27 dell’UE. Chissà perché?!
13 Dicembre 2022
Gli esperti conoscitori ‘locali’ del D.Lgs. 150/2009 (siamo in ‘zona ciclo PERFOMANCE’ !) sanno bene che l’interessante art. 19bis è stato inserito dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74: nel testo originario mancava, gravissima carenza rispetto ai sistemi di rilevazione vigenti in molti altri paesi dei 27 dell’UE. Chissà perché?!
Tali colleghi esperti sanno però bene che il corpus normativo del D.Lgs. 150/2009 chiude due distinte ‘zone’ normative con due norme sistematico-applicative: l’art. 16 a chiusura del Tit. II, l’art. 31 a chiusura del Tit. III (ove è collocato sistematicamente detto art. 19bis) e l’ 74 per tutte le norme del D.Lgs. 150/2009, che spiegano quali articoli del D.Lgs. sono direttamente applicabili (e quindi vincolanti direttamente) alle PPAA non centrali e quali invece recano principi (del cd. ciclo della Performance) da attuare con normazione locale di secondo livello, diciamo ...personalizzando. Senonchè gli articoli 16 e 31 pur essendo stati modifica del D.Lgs. 74/2017 sul punto tacciono (non richiamano in nessun modo l’art 19bis neoggiunto) mentre l’art. 74 rimasto nella sua versione originaria...per forza di cose non può richiamarlo o escluderlo. Quid iuris, allora ? Vale solo per le PP.AA. centrali l’art. 19bis cit.?
Prima di dare una risposta a tale quesito, vediamo cosa dice, non senza chiosare tra ((( ))) con qualche puntualizzazione normativa, riflessione e/o domandina utile:
“ Articolo 19 bis 2
Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali
1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano (((ex post[1], in questo caso/articolo: si rileva come l’art. 4 co. 2 – come modificato in occasionedella introduzione dell’art. 19Bis - dispone : “2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (2).”))) al processo di misurazione d-e-l-l-e performance o-r-g-a-n-iz-z-a-t-i-v-e, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per
le attivita'
e
per i servizi erogati,
secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.(((Le ha stabilite ???)))
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini (((? ‘non utenti’: es. ? Come li si pre-individua, ai fini comunicativi???)))in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu' ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e). (((= Art. 8. - 1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance o-r-g-a-n-i-z-z-a-t-i-v-a concerne: (..) c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari – NB l’art. 19bis LI INDIVIDUA TUTTI ESATTAMENTE AI COMMI 1-3 - delle attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive; (..) e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni - altro sono le prestazioni / i servizi: v. lett. g) - con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari – NB: ve ne sono anche di ‘interni’ alla PA: v. art 19bis - dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; ))).
3. Gli utenti interni (((= DIPENDENTI))) alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione d-e-l-l-e performance o-r-g-a-n-i-z-z-a-t-i-v-e in relazione
ai servizi strumentali
e
di supporto
secondo le modalita' individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.(((Le ha stabilite???)))
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 (((ergo anche quelli degli “utenti interni”))) sono pubblicati (((obbligo extra TUT=D.Lgs. 33/2013, ma vincolante ugualmente !))), con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione. (((Detta/e rilevazione/i avviene/avvengono e...i relativi esisti SONO PUBBLICATI ???)))
5. L'organismo indipendente di valutazione verifica (((a patto che esso stesso abbia disposto le sue “modalità”: se no il primo ad essere in difetto è lo stesso OIV !!!))) l'effettiva ((= cioè..non solo sulla carta, magari in sede di Piano annuale della Perfomance))) adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione (((obbligo extra TUT !!!))) dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini
> della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione
e in particolare,
> ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”
Non c’è che dire: un articolo molto inteessante, molto utile e soprattutto molto concreto. Basti pensare che secondo il DM 30.06.2022 n. 132/2022 qualunque PIAO deve puntare al VALORE PUBBLICO e esso è esattamene (v. ivi art 3 co. 1, lett. a) n. 4 ) “[gli obiettivi di valore pubblico generato dall’azione amministrativa, inteso come] l’incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.”. Ora, chi meglio dei cittadini ed utenti possono dirle se c’è stato omeno tale INCREMENTO? Può essere la PA a dirlo/stabilirlo? La PA che in modo autoreferenziale si autovaluta all’uopo? Non scherziamo, suvvia! Gli originari estensori del D.Lgs. 150/2009 guidati dall’allora Ministro Brunetta hanno trascurato il ruolo di costoro, detti stakeholder* (ma come si vedrà infra: *serve diostinguere meglio !). Ma dopo 8 anni, nel 2017, lo Stato italiano ha rimediato: meglio tardi che mai.
Torniamo alla domanda di cui sopra: l’art. 19bis - scomodo ? - vincola (si applica direttamente) al ciclo performance delle PPAA non centrali? La risposta teoricamente non va trovata, per le ragioni suddette, negli artt. 16, 31 e 74 del D.Lgs. 150/2009, ma semmai nel D.Lgs. 74/2017 che ha per l’appunto modificato il D.Lgs. 150/2009, introducendo l’art. 19bis, ma in una sua norma che dentro il D.Lgs. 150/2009 ovviamente non è potuta materialmente confluire, l’art. 18 che al comma 2 recita:
“ Articolo 18
Disposizioni transitorie e finali
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.”
E già: ma chi ha ‘modificato’ anche gli artt. 16 e 31 non accenna all’art. 19bis ! Vedi art. 31 (atteso che l’art. 19bis sta intra Tit. III) comma 1 nuova versione: “1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1”. Parrebbe allora che, nel silenzio di della legge la norma de quo sia direttamente applicabile e vincolante per le sole PP.AA. Centrali e non anche per “Le regioni e gli enti locali” !!! E invece è questa una conclusione errata, perchè in questo caso c’è un sistema di nromazione a scatole cinesi: all’applicabilità dell’art. 19bis, che sta nel Tit. III, non si perviene con l’art. 31 ma direttamente con disposizioni del Tit. II che richiamano espressamente l’art. 19Is, eureka! Esse sono quelle recate dall’ art. 7 co. 2 lett. c) “2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta: “c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”. E si badi bene, la’rt. 16, a chiusura del Tit. II al comma 2 cita l’art. 7 nella sua INTEREZZA: “2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.”.
Risposta: l’art. 19bis vincola, eccome, gli enti territoriali: ma essi lo attuano??? Esattamente così???
Conferma appieno la correttezza di tale risposta anche il Dipartimento della Funzione Pubblica che così ci informa con le “Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche N. 4 Novembre 2019”:
(((inizio citazione)))
1 Presentazione
La promozione della partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle politiche pubbliche è ispirata dall’art. 118 della Costituzione, meglio noto come principio di sussidiarietà. In particolare, la sussidiarietà orizzontale vede il cittadino, sia come singolo sia attraverso associazioni, quale soggetto attivo che può collaborare con le istituzioni negli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine.
Con la modifica del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, operata dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, il Legislatore ha dato maggiore concretezza al principio astratto della partecipazione (((del cittadino/della società civile))) con riferimento al ciclo della performance.
In particolare, l’art. 7 delinea, al comma 2, lett. c), la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance o-r-g-a-n-i-z-z-a-t-i-v-a dell’amministrazione declinandola su tre cardini fondamentali:
- sotto il profilo soggettivo, sono protagonisti dei processi valutativi sia i cittadini che gli “utenti finali” dei servizi resi dall’amministrazione; il duplice riferimento è diretto a coinvolgere nella valutazione i fruitori delle “attività istituzionali” e dei “servizi pubblici”. A tali categorie vanno aggiunti tutti gli altri portatori di interesse (cd. stakeholder) in qualsiasi modo direttamente o indirettamente interessati all’operato dell’amministrazione;
- sotto il profilo oggettivo, l’ambito della valutazione concerne la qualità di tutte le attività istituzionali e tutte le prestazioni di servizi delle pubbliche amministrazioni;
- sotto il profilo procedimentale, la partecipazione alla valutazione è coerentemente ricondotta all’ambito specifico “della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”.
L’articolo 8 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa (SMVP) concerne, in particolare:
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione. L’art. 19-bis, inoltre:
- prevede che la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance organizzativa possa avvenire anche “in forma associata”;
- individua l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) quale possibile interlocutore dei cittadini e degli utenti a cui può essere direttamente comunicato “il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati”;
- impone un vero e proprio obbligo per le amministrazioni di favorire la “valutazione partecipata” e di predisporre sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione;
- dà uno specifico ruolo anche agli “utenti interni” cioè ai settori delle strutture amministrative che si avvalgono di servizi strumentali e di supporto dell’amministrazione valutata;
- prescrive la pubblicazione dei risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti su attività e servizi con cadenza annuale;
- demanda all’OIV la verifica dell’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione ed impone al medesimo Organismo di tener conto dei risultati sia ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e sia, in particolare, ai fini della validazione della Relazione annuale sulla performance.
Dare attuazione a tali disposizioni, all’interno dei Sistemi di misurazione e valutazione, spetta a ciascuna amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), al quale sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della performance, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CTP) di cui all’articolo 4 del dPR n. 105/2016.
Il coinvolgimento di cittadini e utenti nel processo di valutazione della performance, oltre a rispondere al quadro normativo sopra delineato, è funzionale al perseguimento delle finalità intrinseche dei sistemi di valutazione delle prestazioni (performance management). Questi, infatti, non sono dei semplici sistemi informativi interni, ma puntano ad incidere su dimensioni quali l’impatto delle politiche e dei servizi pubblici sulla collettività e la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche.
Attraverso tale coinvolgimento è possibile cogliere i vari significati e la differente rilevanza che i diversi stakeholder attribuiscono ai risultati conseguiti dall’amministrazione.
Un’apertura, in chiave partecipativa, della valutazione (((EX POST !!!))) della performance organizzativa diventa quindi imprescindibile per tre diverse ragioni:
- per eliminare l’autoreferenzialità: la performance organizzativa non deve essere valutata nella sola ottica dell’amministrazione, ma anche secondo la prospettiva degli utenti, poiché la generazione di valore pubblico va osservata pure secondo la loro percezione e realizzata con la loro partecipazione;
- per rafforzare i sistemi di gestione della performance: attraverso una maggiore coerenza tra le diverse dimensioni della performance organizzativa (efficienza, efficacia quantitativa e qualitativa, impatti) si favorisce la finalizzazione dei suddetti sistemi verso il miglioramento del livello di benessere di cittadini ed utenti;
- per soddisfare i requisiti normativi minimi, quali quelli citati in apertura di paragrafo.
(((fine citazione)))
Basta? No, v’è di più.
Gli attenti lettori, avendo letto la nota 1, avranno inteso l’intento - sin qui - dello scrivente di sottolineare come, purtroppo, la valutazione partecipativa della perfomance ORGANIZZATIVA delle PA vede normativamente coinvolti tutti gli stakeholders in generale (in senso ampio ed atecncico) solo ex post, a performance compiuta e non, almeno intra D.Lgs. 150/2009, anche ex ante, in sede cioè di individuazione e programmazione degli obiettivi: ad es. “Ridurre le liste di attesa per le prestazioni diagnostiche rese dal Sistema Sanitario Nazionale” tanto per fare un esempio. Quale cittadino non lo proporrebbe alle Giunte regionali?
Ma secondo lo scrivente tale partecipazione degli stakeholders deve avvenire anche nella fase ex ante e non per ragioni di ovvia opportunità ma perchè è la legge che lo impone ma in altri contesti normativi (indiretti)...all’italiana.
Chi ha ben letto e compreso il mio recente articolo, pubblicato sempre su questa rivista on line, dal titolo “PP.AA. TRA GIUGNO/LUGLIO E GENNAIO: QUANTI PROGRAMMI E CHE FORMIDABILI INTRECCI PER REGIONI ED ENTI LOCALI! Vediamo di fare chiarezza: almeno mettendoli a fuoco tutti!” del 28.11.2022, avrà capito che in Italia, a seguito di un formidabile intreccio normativo, gli obiettivi e per essi ...le misure necessarie (al loro raggiungimento) pro ANTICORRUZIONE e pro TRASPARENZA non possono mancancare (cioè non possono non esserne parte: sono contenuti necessariamente!!!) in qualunque Piano della Performance, sia esso intra o extra PIAO. Ma se ciò è vero, allora è anche vero che gli stakeholder almeno per essi partecipano anche nella fase programmatoria e non solo nella finale fase valutativa e soprpresa delle soprese, coerentemente con l’art. 19Bis sopra esposto e chiosato, anche per essi vi sono gli “utenti inetrni” (= cioè I DIPENDENTI dell PA) da coinvolgere fattivamente.
Diamo allora un’occhiata anche solo al tenore letterale dei seguenti strumenti normativi adottati ai sensi di legge dall’ANAC, non senza qualche chiosa interpretativa e riflessiva tra ((( ))) come di consueto:
(((inizio estratti)))
PNA 2019
delibera base 1064/2019
(pag. 26/117)
Stakeholders
Ai fini della predisposizione del PTPCT si raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte (((che se pervengono sono necessariamente …))) da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.
(((MODALITA’ DELLE CONSULTAZIONI)))
Le consultazioni potranno avvenire, ad esempio, o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di appositi incontri (((= NB: LE STESSE GIORNATE DELLA TRASPARENZA nella parte dedicata al Piano della Performance – segmento PTPCT))).
All’esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet (((ergo: PUBBLICARE))) dell’amministrazione e in apposita sezione del PTPCT (((PARTE SCRITTA INTRA PTPCT))), con l’indicazione (((INDICANDO)))
(B) dei soggetti coinvolti,
(A) delle modalità di partecipazione
(c) e degli input (((PRO NUOVO PIANO, OVVIO!!!))) generati da tale partecipazione.
In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione.
L’attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile sono richiamati in molte norme sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione di più alti livelli di trasparenza.
Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il d.lgs. 33/2013 (art. 1 co. 2), nel riferirsi alla normativa sulla trasparenza sancisce che essa è “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politi e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino”.
In questa ottica, si richiamano a titolo esemplificativo le forme di partecipazione previste dalla normativa quali l’acceso civico, l’accesso civico generalizzato, le giornate della trasparenza (d.lgs. 33/2013, la procedura aperta alla partecipazione per l’adozione dei codici di comportamento delle amministrazioni (legge 190/2012, art. 1, co. 44), la partecipazione di portatori di interessi attraverso la consultazione pubblica prevista in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale (d.lgs. 50/2016 art. 22, co. 1).
(((si rammenta la necessità di consultare - oltre agli stakeholders (= utenti esterni alla PA) – I DIPENDENTI (Dirigenti e non) come utenti interni alla PA, invero il PNA 2019 a pag. 25/117 recita come in appresso. Poi il dipendente può essere whistleblower, ma questo è altro aspetto/altra funzione !!!)))
Dipendenti
Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell’amministrazione.
Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse |
Si rammenta che l’art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT.
La violazione da parte dei dipendenti (((tutti: Dirigenti e non))) dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14). Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l’obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all’art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001 (13)
PNA 2019
ALLEGATO 1
Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
pag. 7/54
pag. 49/54
In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell’organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili (((Dirigenti))) degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
DIPENDENTI DIRIGENTI
pag. 20/54
In particolare i dirigenti, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter), forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (((così collaborando))) e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (…). La mancata collaborazione può altresì essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità.
pag. 42/54
(11) In base all’art. 16, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. 165/2001, i dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. Alla successiva lettera l-ter) si specifica che i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
DIPENDENTI NON DIRIGENTI
pag. 8/54
Ø I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:
(…)
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.
pag. 9/54
È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.
pag. 20/54
In particolare (…) i dipendenti, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata collaborazione può altresì essere considerata dal RPCT in fase di valutazione del rischio, in quanto eventuali resistenze a fornire il supporto richiesto potrebbe nascondere situazioni di criticità.
pagg. 41-42/54
Come nelle fasi precedenti di gestione del rischio, anche (((la fase della ))) l’individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (r-e-s-p-o-n-s-a-b-i-l-i [= Dirigenti] e a-d-d-e-t-t-i ai processi [responsabili di procedimento; meri dipendenti.), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.
Pertanto, la proposta di misure di prevenzione non può essere considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente (11) che, in quanto competente per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi. A tal fine si raccomanda un confronto continuo tra RPCT e dirigenti volto a trovare soluzioni concrete e ad evitare misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.
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(11) In base all’art. 16, co. 1, lett, l-bis) del d.lgs. 165/2001, i dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. Alla successiva lettera l-ter) si specifica che i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
PNA 2023-2025
pag. 30-31/135
(((LASCA: il dipendente interno diventa stakeholder)))
Per favorire la creazione di valore pubblico, un’amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici, che
riguardano anche la trasparenza, quali ad esempio:
(...)
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni
3.1.2 L’analisi del contesto esterno e interno. La mappatura dei processi
(…..)
Anche nella fase di elaborazione (((recte: di indagine ed esame ...))) del contesto esterno sarebbe opportuno il confronto con gli stakeholder esterni mediante le forme di ascolto in grado di assicurare una partecipazione effettiva dei portatori di interesse (ad esempio mediante audizioni, dibattiti, questionari tematici, etc.).
Sulla definizione dei tempi e delle modalità ogni amministrazione può valutare le soluzioni più idonee garantendo la trasparenza delle scelte.
Si sottolinea l’importanza di anticipare tala partecipazione