“VALORE PUBBLICO”: CERCASI CONTENUTI PER IL PRIMO “PIAO” 2022.
La prima scadenza del 30 giugno 2022 si avvicina: vietato ricorrere alle invenzioni.
“VALORE PUBBLICO”: CERCASI CONTENUTI PER IL PRIMO “PIAO” 2022.
a cura di Riccardo Lasca
07 Giugno 2022
Che la pubblica amministrazione-Comune, cioè Ente Locale, non sia una azienda privata - che deve fare per forza utili per esistere e sopravvivere - è noto, con buna pace di tanti politici anche di alto livello e dei loro consulenti, spesso Professori Universitari che non hanno mai lavorato 1 giorno in un Ente Locale.
Sul sito “https://www.contoannuale.mef.gov.it/” alla pagina “https://www.contoannuale.mef.gov.it/analisi-commenti” nella pagina “FOCUS SPECIFICI” al documento “Focus premialità” in Appendice F si legge:
“Negli anni novanta nell’ambito pubblico vengono introdotti gli strumenti propri del settore privato, quali: l’orientamento al risultato e la nuova prospettiva che - nel rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino - in un’ottica orientata al miglioramento dei servizi, rilegge quest’ultimo come “cliente”.
In tale contesto l’ordinamento - con le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241 - fa propri i criteri dell’economicità, efficienza, efficacia (((STANNO DA SEMPRE NELL’ART. 97 COST. !!!))) e pubblicità, i quali si impongono ad orientare l’azione della Pubblica Amministrazione.
Il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, intervenuto in tema di “Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, introduce ad una nuova concezione di “Pubblica Amministrazione” e, conseguentemente, di pubblico impiego, in cui l’azione pubblica è finalizzata all’accrescimento dell’efficienza dell’azione, alla razionalizzazione dei costi del lavoro (((sono corollari automatici dell’art. 97 COST.))) ed alla graduale omogeneizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato (((QUESTO NON SOLO LA COST. NON LO DICE MA SECONDO CHI SCRIVE LO VIETA ANCHE ))). In una prima fase il rapporto di dipendenza al servizio della Pubblica Amministrazione – con la sola esclusione di alcune categorie di dipendenti – è soggetto alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme aventi ad oggetto il rapporto di lavoro subordinato nell’impresa “in quanto compatibili con la specialità del rapporto” ed è regolamentato dai contratti collettivi e individuali ”.
Chi scrive ritiene che, persistendo l’attuale art. 97 Cost. giammai la PA può essere equiparata ad una azienda e men che meno i suoi Dirigenti a … dirigenti d’azienda privata, anche se una recente naufragata riforma dello Stato inclusa la dirigenza pubblica ci andava molto vicino. I dipendenti pubblici hanno un solo Padrone da servire: la legge! Il cittadino non sarà mai un ‘cliente’ rispetto alla PA, ma sempre un ‘amministrato’, con educazione, efficienza ed efficacia, ma mai un ‘cliente’.
Ricordo ancora questi tre imbarazzanti (alla luce dell’art. 97 Cost.) commi del secondo codice di comportamento del pubblico dipendente1, fortunatamente superato; ma davvero all’epoca si pensava che il cittadino fosse un ‘cliente’ e che il Funzionario pubblico potesse inventarsi ‘scappatoie’ velocizzanti per fidelizzarsi il cliente-amministrato (v. art. 2):
“3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.”
“6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.”
“7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.”.
Mi astengo dal commentarli analiticamente: si commentano da soli, massimamente i passaggi sottolineati. Rilevo solo: quando mai un dipendente pubblico, mero Responsabile del procedimento o Dirigente che sia ha avuto in Italia, ha e avrà siffatti poteri agevolatori e semplificatori extra legem a favore del cittadino istante (‘farina del suo sacco’) ? Non scherziamo: esiste anche il diritto penale!
Mentre è sicuro che il cittadino, se maggiorenne, era ed è un elettore facente parte di quello che un tempo qualche Professore universitario marchigiano di diritto amministrativo chiamava il “primo potere dello Stato” ovvero “IL CORPO ELETTORALE IN FUNZIONE ELIGENTE”; e chi – alla domanda: qual è il primo potere dello Stato, l’organo supremo - non rispondeva esattamente così (sui libri non c’era scritto! Si doveva andare a lezione e prendere appunti), magari risponedeva ‘il presidente della Repubblica”, era sistematicamente ...bocciato! Altri tempi, ma il cittadino era e resta un “elettore”. Ma vota chi quale suo governante e ….. perché? Non sempre dietro la sua scelta vi sono motivazioni ideologiche: oggi meno di ieri, nel complesso del corpo elettorale.
Allora, devesi ricordare come l’azione amministrativa, invero, ha spesso dei fini ben precisi: chi Governa non si limita ad amministrare ma deve raggiungere anche obiettivi precisi, che magari devono essere p-r-e-f-i-g-u-r-a-t-i (predetti) all’elettore (nero su bianco) in campagna elettorale: esattamente quanto a: ambiti di intervento/campi d’azione privilegiati (le risorse non sono infinite); miglioramento qualitativo e quantitativo (se attuabile) dei servizi (outputs per gli aziendalisti). C’è anche chi in passato a livello di elezioni politiche nazionali ha ‘stipulato un contratto con gli italiani’, il senso è esattamente quello.
Si ha contezza di ciò leggendo il seguente passaggio della bozza di DM sul contenuto del PIAO [v. art. 3 comma 1 lettera a) nn. 1) e 4)], scadenza per molte PPAA non locali 30.06.2022 (dietro l’angolo):
“Articolo 3
(Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione)
1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
(...)
4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall’azione amministrativa, inteso come l’incremento del benessere
economico,
sociale,
educativo,
assistenziale,
ambientale,
a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.”
Traguardandosi all’uopo il Comune, devesi dire che è ‘governato’, partendo dal Sindaco, da una compagine politica (la cd. Maggioranza di Governo), titolare del POTERE detto DI INDIRIZZO (v. ogni anno DUP e BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO) E CONTROLLO (v. CONTO CONSUNTIVO e altri controlli INTERNI/ESTERNI etero compiuti ma ‘riportati’ ai politici), che ha ricevuto il voto (la fiducia?) del cittadino elettore residente nel Comune esattamente (lo si spera!!!) sulla base del cd. Programma amministrativo presentato in campagna elettorale (ad es. si privilegia di più lo sport e l’ambiente rispetto alla cultura o viceversa? E quanto li si privilegia? Etc.).
Ora, una prima domanda sorge spontanea dopo aver letto che nel PIAO dovrà esserci l’OBIETTIVO VALORE PUBBLICO e relativa VERIFICA (vedi Sezione MONITORAGGIO) così come esplicitato dal DM: e se chi vince le elezioni nulla ha previsto per il benessere “ambientale” ed “educativo” perché ritenuti (dal proprio punto di vista politico) aspetti trascurabili o irrilevanti? Tanto è sempre e solo dal cd. Programma amministrativo presentato in campagna elettorale che parte la filiera degli atti generali comunali di indirizzo e di programmazione, o no? Strana previsione quella dell’OBIETTIVO VALORE PUBBLICO così inteso, con DM! E si fa altresì notare che l’art. 5 di detto DM per ora conosciuto solo in bozza così dispone senza mezze parole ai commi 1 e 2 in parte:
“Articolo 5
(Sezione Monitoraggio)
1. La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.
2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (...)”
Più diffusamente l’altro atto noto in bozza del DFP recante “Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)” così illumina sul punto i redattori del futuro PIAO:
“Sottosezione di programmazione - Valore pubblico
In questa sottosezione l’amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall’Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.
L’amministrazione, inoltre, esplicita come una selezione delle politiche dell’ente si traduce in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto. La sottosezione si può costruire, a titolo esemplificativo, rispondendo alle seguenti domande:
a) Quale Valore Pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, ecc.? )
b) Quale strategia potrebbe favorire la creazione di Valore Pubblico (obiettivo strategico)?
c) A chi è rivolto (stakeholder)?
d) Entro quando intendiamo raggiungere la strategia (tempi pluriennali)?
e) Come misuriamo il raggiungimento della strategia, ovvero quanto Valore Pubblico (dimensione e formula di impatto sul livello di benessere)?
f) Da dove partiamo (baseline)?
g) Qual è il traguardo atteso (target)?
h) Dove sono verificabili i dati (fonte)?
Esempio: per favorire la creazione di Valore Pubblico di un territorio in termini di sviluppo turistico sostenibile, una Regione potrebbe programmare strategie di sviluppo economico (indicatore di impatto economico: indotto economico imprese turistiche territorio) e di sviluppo sociale (indicatore di impatto sociale: n. occupati in imprese turistiche territorio), compatibile con strategie di rispetto ambientale (indicatore di impatto ambientale: emissione di CO2). |
Evidentemente, nella riflessione sopra fatta, alla domanda n. 1) “a) Quale Valore Pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, ecc.? )” se la maggioranza di Governo non intende perseguire alcun “l’incremento del benessere (…) educativo, (…) ambientale,” si limiterà a non mettere alcun obiettivo all’uopo: STOP. Il DM sul PIAO non condiziona di certo le campagne elettorali amministrative!
Ecco allora che le Linee guida sono utili: chiariscono che le disposizioni del DM non vanno attuate alla lettera in sede di PIAO.
Tornando alla accennata...