FUNZIONI TECNICHE: LOCAZIONI FINANZIARIE E TETTO DEL FONDO
Non spettano le incentivazioni delle funzioni tecniche nel caso di opere pubbliche che sono...
FUNZIONI TECNICHE: LOCAZIONI FINANZIARIE E TETTO DEL FONDO
Non spettano le incentivazioni delle funzioni tecniche nel caso di opere pubbliche che sono realizzate attraverso locazioni finanziarie
17 Febbraio 2020
Gli incentivi per le attività svolte tra la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e la fine del 2017 entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata.
Le attività svolte dai dipendenti per locazioni finanziarie che danno corso alle realizzazione di opere pubbliche non possono essere oggetto di incentivazione delle funzioni tecniche. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 20/2020. Dal canto loro le deliberazioni delle sezioni di controllo della magistratura contabile delle Marche n. 129/209 e della Lombardia n.
LE LOCAZIONI FINANZIARIE
Viene messa in evidenza in primo luogo la importanza delle novità dettate in materia dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale “si è passati dal fondo per la progettazione e l’innovazione al fondo incentivante le funzioni tecniche” ed in questo ambito sono state radicalmente modificate le figure dei destinatari di questa forma di incentivazione. Oggi si “prevede l’incentivabilità di attività dirette ad assicurare l’efficacia della spesa e l’effettività delle programmazione”.
E’ stato inoltre chiarito che “l’incentivo, in quanto previsto da una disposizione di legge speciale valevole per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, non è assoggettabile al vincolo del trattamento accessorio, che invece ha fonte nei contratti collettivi nazionali di comparto. Altra indicazione è che “l’onere relativo ai compensi incentivanti le funzioni tecniche non transita nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale”, anche se dobbiamo aggiungere che queste risorse devono comunque essere incluse nel fondo per la contrattazione decentrata, anche se in deroga al tetto.
Le funzioni incentivabili sono individuare sulla base di “un elenco tassativo”, come si evince dalla utilizzazione da parte del legislatore “dell’avverbio esclusivamente”.
Occorre ricordare, come ha chiarito la sezione autonomie della Corte dei Conti, che questi incentivi non possono essere erogati nel caso di convenzioni.
Si deve evidenziare che la...