GLI INCARICHI AL PERSONALE IN QUIESCENZA
conferimento di incarichi dirigenziali
GLI INCARICHI AL PERSONALE IN QUIESCENZA
a cura di Arturo Bianco
17 Maggio 2021
Sussiste un divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che sono collocati in quiescenza e, nel caso di conferimento di tale incarico a titolo gratuito, il rimborso delle spese effettivamente sostenute può essere riconosciuto negli ambiti previsti dalla normativa.
Non si possono affidare incarichi dirigenziali, anche se mascherati, a coloro che sono collocati in quiescenza. Nel caso di conferimento di questi incarichi a titolo gratuito, il rimborso delle spese può essere previsto, ma solamente negli ambiti che sono consentiti dal legislatore, con riferimento in primo luogo, allo stresso collegamento con i doveri istituzionali.
IL DIVIETO DI CONFERIMENTO
L’incarico di capo gabinetto ad un pensionato non può essere conferito, anche se lo stesso viene inquadrato come dipendente, in quanto trattasi della elusione del divieto di conferire incarichi dirigenziali ai pensionati. E’ quanto chiarisce il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 18602/2021.
La norma di cui all’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 che limita drasticamente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai pensionati “ha una duplice ratio: da una parte, è chiara la volontà di favorire il ricambio generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese, dall’altra, emerge, invece, la finalità di rispondere ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica. La componente relativa al ricambio generazionale deve considerarsi prioritaria”. Viene subito aggiunto che questo divieto “non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità, come detto, di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito, benché, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite della durata annuale”.
Con riferimento al conferimento di un incarico di capo gabinetto all’ex Segretario Generale, anche se viene ipotizzato un inquadramento nella categoria C, sembrerebbe configurarsi “l’esercizio di una vera e propria funzione direttiva e di coordinamento all’interno dell’ente .. Conseguentemente, la fattispecie in esame – considerata l’attribuzione dell’incarico a un soggetto che ha svolto in passato, prima del collocamento in quiescenza, le funzioni di segretario generale dell’ente e valutato l’elevato profilo della prestazione professionale richiesta, non corrispondente alle mansioni ascritte dal CCNL all’interno della categoria C - sembra...