I LIMITI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI AI PENSIONATI
divieto di conferimento di incarichi ai pensionati di cui all’articolo 5, comma 9, del d.l. n...
I LIMITI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI AI PENSIONATI
a cura di Arturo Bianco
19 Settembre 2022
Incarichi di collaborazione ai pensionati possono essere conferiti per l’attuazione del PNRR e di tutti i progetti finanziati, mentre si deve ritenere illegittimo il loro conferimento nel caso in cui concretizzi la mera prosecuzione di attività già svolte come dipendente.
Continua ad essere previsto il divieto di conferimento di incarichi ai pensionati di cui all’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, divieto che di recente è stato superato dal d.l. n. 36/2022 per quelli che sono connessi all’attuazione del PNRR e dei programmi finanziati da altri soggetti. Nelle ultime settimane la Corte dei Conti, sia in sede giurisdizionale sia in sede di controllo, ha considerato illegittimo il conferimento di incarichi che si concretizzano in via di fatto, al di là dello strumento utilizzato, nella prosecuzione dello svolgimento delle stesse attività svolte in precedenza nello stesso ente quali responsabili.
LE PREVISIONI NORMATIVE
E’ espressamente vietato dal de.l. n. 95/2012 a tutte le PA conferire:
1) Incarichi di studio e di consulenza. In via interpretativa la Funzione Pubblica ha chiarito che questo divieto non si estende agli incarichi di studio e di ricerca, né di componenti gli organismi di valutazione;
2) Incarichi dirigenziali o direttivi, quindi quelli conferiti da tutte le PA ex articolo 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001 e negli enti locali quelli conferiti ex articolo 110, commi 1 e 2, del d.lgs n. 267/2000;
3) Cariche in organi di governo, ivi comprese le società e gli enti controllati, con eccezione dei componenti le giunte degli enti locali e degli organi direttivi degli albi e/o ordini professionali. In via interpretativa gli incarichi di commissario negli enti locali sono stati considerati non compresi nel divieto.
Questi vincoli non si applicano nel caso di svolgimento a titolo gratuito di uno degli incarichi o delle cariche prima ricordate. Per gli incarichi dirigenziali e/o direttivi, ferma restando la gratuità, viene comunque fissata la durata massima di 1 anno dell’incarico. Lo stesso non può essere né prorogato né rinnovato. Ai soggetti cui sono conferiti incarichi a titolo gratuito possono essere riconosciuti dei rimborsi delle spese sostenute, che però vanno rendicontati, quindi non possono essere disposti in modo forfettario, ma solo sulla base di spese effettivamente sostenute.