I REQUISITI PERL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE
La erogazione dell’incentivo per le funzioni tecniche le sezioni di controllo della Corte dei...
I REQUISITI PERL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE
La erogazione dell’incentivo per le funzioni tecniche le sezioni di controllo della Corte dei Conti deve essere vietata nel caso di appalti di importo inferiore a 40.000 euro, in assenza di inserimento nel quadro economico.
25 Novembre 2019
Le sezioni di controllo della Corte dei Conti hanno di recente dettato una serie di requisiti che gli enti devono rispettare per potere dare corso alla erogazione dell’incentivo per le funzioni tecniche: l’importo superiore a 40.000 euro delle gare, il suo inserimento nel quadro economico. Ricordiamo inoltre la necessità della coincidenza, per gli appalti di forniture e servizi, del direttore dell’esecuzione con il RUP.
GLI APPALTI AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO
Si applica un divieto di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche sia nel caso di appalti avente importo inferiore a 40.000 euro. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti del Veneto n. 301/2019.
In premessa viene ricordato il recente d.l. n. 32/2019, cd sbloccacantieri, nella lettura che ne è stata data dall’ANAC con le Linee Guida n. 3/2019 e che, ricordiamo, ha un carattere vincolante fino alla emanazione del nuovo “regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione ed integrazione del codice degli appalti”.
Ci viene detto che queste disposizioni “trovano applicazione per le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data del 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del d.l.), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Altra condizione essenziale da rispettare è la seguente: “per l’erogazione di detti incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e la sede idonea, unitamente alla contrattazione decentrata, per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati”.
Si deve ritenere “incontrovertibile che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive ANAC o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Quest’ultima circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità. In mancanza di una procedura di gara l’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione”. Da qui le seguenti conclusioni:
1) nei “casi in cui il codice prevede la possibilità di affidamento diretto” mancano i “presupposti normativi legittimanti l’erogazione degli incentivi di che trattasi”;