I RIMBORSI DEGLI AMMINISTRATORI
Per la Corte dei Conti le amministrazioni locali possono rimborsare ai propri amministratori gli...
I RIMBORSI DEGLI AMMINISTRATORI
Le amministrazioni locali possono rimborsare ai propri amministratori gli oneri che hanno sostenuto come spese legali per fatti relativi all’esercizio del mandato
17 Giugno 2019
Per la Corte dei Conti le amministrazioni locali possono rimborsare ai propri amministratori gli oneri che hanno sostenuto come spese legali per fatti relativi all’esercizio del mandato e devono riconoscere gli oneri sostenuti da tali soggetti nello svolgimento di missioni per conto dell’ente.
Non vi è un obbligo per le amministrazioni locali di riconoscere agli amministratori il rimborso delle spese legali e comunque si deve restare nel tetto delle spese di funzionamento dell’ente. Non possono essere opposte errori nella imputazione per negare il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per lo svolgimento di missioni per conto della propria amministrazione.
LE SPESE LEGALI
Le amministrazioni locali non sono obbligate a dare corso al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori prosciolti per fatti ascrivibili al mandato amministrativo e comunque non devono superare con questi oneri il tetto delle spese di funzionamento: siamo in presenza divincoli che non si applicano al rimborso delle spese legalisostenutedai dipendenti. Queste sono le principali indicazioni contenutenella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 102/2019.
Il rimborso delle spese legali agli amministratori è consentito a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi per l’ente, per come espressamente stabilito dal legislatore. Per la citata deliberazione della magistratura contabile campana tale formula legislativa deve essere intesa nel senso che occorre restare nell’ambito delle “spese di funzionamento”. Nella stessa direzione vanno anche la deliberazione della sezione di controllo del Molise n. 55/2018 e le indicazioni contenute nei pareri resi dalle analoghe sezioni della Puglia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Per i giudici contabili della Basilicata occorre invece restare nell’ambito delle “ordinarie risorse finanziarie”.
Il parere, facendo propria la prima di tali interpretazioni, detta le seguenti indicazioni operative:
- “gli Amministratori(a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onere a carico dell’Ente amministrato; gli oneri assicurativi e/o di rimborso delle spese legali a favore degli Amministratori degli enti locali non costituiscono spese obbligatorie”;
- “la sostenibilità giuscontabile è stata normativamente condizionata al rispetto della c.d. invarianza finanziaria ovvero la relativa spesa, cioè, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; perorientamento maggioritario il vincolo della invarianza è da considerare in relazione alle spese di funzionamento, quale aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento, in rapporto al...