I TERMINI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14810/2020
I TERMINI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
a cura di Arturo Bianco
29 Settembre 2020
I termini di avviso dei procedimenti disciplinari maturano a far data dalla piena conoscenza da parte dell’ente e la illegittima composizione dello specifico ufficio può rilevare solamente nel caso di alterazione della terzietà.
Per la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14810/2020 i termini imperativi per l’avvio del procedimento disciplinare decorrono dalla piena conoscenza da parte dell’ente; la comunicazione di avvio può essere firmata anche solo dal presidente dello UPD; ai fini della legittimità della sanzione si considerano solamente i vizi della composizione dell’UPD che incidono sulla sua terzietà e la protocollazione dei verbali non costituisce un requisito essenziale.
IL TERMINE
Leggiamo che “a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, comma 4) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; b) il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto; e) quella indicata è l’unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento – cui deve conformarsi l’azione della P.A. anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti – che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione della P.A. ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), nonchè la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispettò dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al. conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall’emanazione del provvedimento finale (nella specie: di irrogazione della sanzione) sulla base di una corretta e partecipata acquisizione dei fatti rilevanti (vedi, per tutte: Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 2010); d) ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare abbia ad aggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un -procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.
Inoltre, viene chiarito che, “come da questa Corte già affermato (vedi, per...