I TERMINI TASSATIVI PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Sono tassativi solamente i termini di avvio e di conclusione dei procedimenti disciplinari
I TERMINI TASSATIVI PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
a cura di Arturo Bianco
31 Maggio 2021
Sono tassativi solamente i termini di avvio e di conclusione dei procedimenti disciplinari, per cui la loro violazione determina la illegittimità della sanzione irrogata ai dipendenti pubblici, mentre la violazione degli altri termini non determina tale conseguenza.
Vanno considerati come termini imperativi per i procedimenti disciplinari quelli rigidamente e tassativamente fissati dalla normativa, cioè solamente quello iniziale e quello finale. Lo ricorda la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 11762/2021.
Ci viene detto in primo luogo che si deve essere portati a considerare come imperativi, “con riferimento alla normativa conseguente al d. lgs. 150/2009, a ravvisare fattispecie decadenziali soltanto nell'inosservanza dei tempi del procedere rispetto al termine (iniziale) per la contestazione, di cui all'art. 55-bis, co. 2 e 4, d. lgs. 165/2001) ed ai termini (finali) di conclusione del procedimento di irrogazione di cui alle stesse norme, oltre che, nel caso di sospensione in attesa della definizione del procedimento penale, dei termini (finali) di cui all'art. 55-ter, u.c., d. lgs. 165/2001, per effetto implicito nel rinvio di quest'ultima disposizione all'art. 55-bis, che appunto qualifica come perentori i termini ultimi di irrogazione. Non è stata invece ritenuta di portata decadenziale l'inosservanza del termine di cinque giorni previsto per la trasmissione degli atti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ove non si dimostri un pregiudizio al diritto di difesa e, con riferimento anche al termine e le modalità per la convocazione a difesa disciplinati dall'art. 55-bis del d.lgs. n. 150 del 2009, ne è stata posta in evidenza la finalità di garanzia, traendone la conseguenza che i vizi procedurali correlati all'audizione del lavoratore possono dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli”. Alla stessa conclusione si deve pervenire anche con riferimento alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017.
LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA