I TETTI AL SALARIO ACCESSORIO
Gli incrementi del fondo per il salario accessorio previsti dal CCNL vanno in deroga al tetto della...
I TETTI AL SALARIO ACCESSORIO
L’aumento del fondo per le posizioni organizzative è consentito solamente per aumentarne la indennità e non per istituirne di nuove.
24 Giugno 2019
L’aumento del fondo per le posizioni organizzative è consentito solamente per aumentarne la indennità e non per istituirne di nuove. Gli incrementi del fondo per il salario accessorio previsti dal CCNL vanno in deroga al tetto della spesa per il personale.
In attesa che il Parlamento vari in via definitiva il DL n. 34/2019, che contiene rilevanti novità sulla determinazione del tetto al fondo per la contrattazione decentrata, le sezioni di controllo della Corte dei Conti hanno chiarito che gli incrementi alle risorse per le posizioni organizzative sono consentiti unicamente per aumentare la misura della relativa indennità e non per finanziare la istituzione di nuove e da ancora che gli incrementi del fondo per il salario accessorio previsti dal contratto nazionale vanno in deroga al tetto della spesa per il personale.
L’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
L’aumento delle risorse che finanziano il salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti è consentito unicamente per finanziare l’aumento delle indennità di posizione e di risultato, mentre non può essere utilizzato per la istituzione di nuovi incarichi. Una ulteriore indicazione che occorre trarre dal dettato normativo è che queste risorse diminuiscono le capacità assunzionali e non incidono sul ricorso alla mobilità volontaria. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 210/2019.
In primo luogo leggiamo che l’articolo 11 del DL n. 135/2018, per come convertito in legge, “consente una deroga .. per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola”. Per cui, sostiene il parere, che “il differenziale .. è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il...