IL DECRETO LEGGE N. 19/2020: LE ORDINANZE SULLA EMERGENZA SANITARIA
La delimitazione degli ambiti entro cui possono essere adottate da parte dello Stato, delle regioni...
IL DECRETO LEGGE N. 19/2020: LE ORDINANZE SULLA EMERGENZA SANITARIA
di Arturo Bianco
30 Marzo 2020
I Sindaci possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti riferite alla condizione di emergenza sanitaria che il paese sta attraversando solamente se esse non si pongono in contrasto con le misure nazionali ed unicamente nelle materie previste espressamente dal legislatore. E’ questa la principale novità che impatta direttamente ed immediatamente sulla attività dei comuni contenute nel decreto legge n. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento detta anche la cornice sia per le ordinanze nazionali, sia per quelle delle regioni. Queste ultime possono intervenire in via d’urgenza nel rispetto delle seguenti tre condizioni: adottare misure più restrittive rispetto a quelle nazionali, rimanere nell’ambito delle proprie competenze e non incidere sulle attività produttive e strategiche.
Leggiamo, con riferimento ai comuni, che “i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto” fissati dallo stesso decreto e di cui già detto in precedenza. In altri termini, la disposizione non si pone in contrasto con i principi affermati dal d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel comma 5 dell’articolo 50 e nell’articolo 54, commi 4 e 4 bis, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Il decreto detta le sanzioni per la violazione della disposizione, che variano da 400 a 3.000 euro, e stabilisce che per gli esercizi commerciali si possa determinare la chiusura, anche provvisoria.
Il provvedimento dispone infine l’abrogazione del decreto legge n. 6/2020, che dettava misure di contenimento, e l’articolo 35 del decreto legge n. 9/2020, che limitava l’ambito di applicazione del potere di ordinanza dei sindaci.
IL CONTENUTO DELLE ORDINANZE
Il decreto prevede la possibilità di emanare ordinanze contenenti specifici vincoli e/o misure di limitazione sull’intero territorio nazionale o su sue singole parti. Tale potestà è utilizzabile fino al termine dello stato di emergenza e le misure devono essere necessariamente ispirate a “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente”.
Questi provvedimenti possono riguardare, per ciò che riguarda più direttamente gli enti locali:
- limitazione della circolazione delle persone;
- chiusura di strade, parchi, ville etc;
- “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali” o per l’intero paese;
- “limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione”;
- “sospensione delle...