INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: LA GIURISPRUDENZA
sospensione degli incarichi di posizione organizzativa in caso di assenza prolungata.
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: LA GIURISPRUDENZA
a cura di Arturo Bianco
27 Giugno 2022
Le amministrazioni, salvo specifiche eccezioni legislative, devono prima di conferire incarichi dirigenziali all’esterno verificare l’assenza di professionalità interne. Gli enti non possono deliberare la sospensione degli incarichi di posizione organizzativa in caso di assenza prolungata.
La più recente giurisprudenza amministrativa e del lavoro ha riconfermato che di norma il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni deve essere preceduto dalla verifica dell’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente.
ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI
Salvo specifiche previsioni legislative il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni deve essere preceduto dalla verifica dell’assenza di analoghe professionalità tra il personale interno. Sono queste le indicazioni dettate dalla sentenza del Tar Molise n. 144/2022 che ha ritenuto legittime le procedure di nomina di un dirigente a tempo determinato da parte di una regione senza la preventiva verifica dell’assenza della specifica professionalità tra il personale direttivo dello stesso ente in quanto vi è una specifica previsione della legislazione regionale.
In premessa, viene riconosciuta la competenza del giudice amministrativo e non di quello del lavoro, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato: “nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, e a termine, la relativa giurisdizione è devoluta al Giudice ordinario purché la selezione del destinatario dell'incarico non abbia carattere concorsuale. Orientamento integrato dalla precisazione che nel concetto di concorso deve ricomprendersi qualsiasi procedura selettiva comparativa, caratterizzata dalla nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisori e dalla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all'esito di una valutazione comparativa”.
Nel merito leggiamo che “l’articolo 19, comma 6, d. lgs n. 165/2001 .. esige
un’esplicita motivazione sul conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. Un’interpretazione logica e funzionale di tale previsione fa ritenere sufficiente che l’Amministrazione compia, al proprio interno, una ricognizione delle professionalità presenti, senza dover per forza passare da previe procedure formalizzate di interpello, e, infine, che essa esterni in...