LA CASSAZIONE SULLE INCENTIVAZIONI DEL PERSONALE E DEI SEGRETARI
corresponsione del trattamento economico ai dipendenti ed ai segretari
LA CASSAZIONE SULLE INCENTIVAZIONI DEL PERSONALE E DEI SEGRETARI
a cura di Arturo Bianco
06 Giugno 2022
I compensi previsti da leggi possono essere erogati ai dipendenti solo sulla base di previsioni dettate dal contratto decentrato, mentre la indennità di galleggiamento dei segretari va calcolata solo dopo l’applicazione della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.
La Corte di Cassazione ha di recente fornito due importanti indicazioni sulla corresponsione del trattamento economico ai dipendenti ed ai segretari. Per i primi è stato stabilito che le amministrazioni non possono erogare in modo unilaterale i compensi previsti dal legislatore. Per i secondi sono state chiarite definitivamente le modalità di calcolo del cd galleggiamento, cioè della indennità che consente loro di ricevere una retribuzione di posizione non minore di quella più elevata in godimento nell’ente da parte di un dirigente. Le sentenze hanno un grande rilievo per ognuna delle due materie: nel primo caso chiudono la porta alle pretese nascenti da deliberazioni unilaterali, nel secondo mettono una pietra sulla possibilità di portare dinanzi alla Corte Costituzionale la legittimità della scelta legislativa.
I COMPENSI PREVISTI DA LEGGI
Senza la contrattazione decentrata non possono essere erogati compensi previsti da specifiche leggi e le eventuali scelte unilaterali effettuate dalle singole amministrazioni sono da ritenere illegittime. Sono questi i principi fissati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 15596/2022.
Ci viene detto che “in termini generali deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva; si tratta di uno dei principi cardine della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del suo statuto (Decreto Legislativo n. 165 del 2001): i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati; persino il potere legislativo salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia - deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito economico (articolo 2); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (articolo 45, commi 1 e 2); si veda poi il complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la verifica e il mantenimento dei costi; tale principio esclude che il Comune possa con propria determinazione introdurre compensi accessori non previsti dalla contrattazione collettiva”.
Viene osservato che “il c.c.n.l. 1998/2001 ha preso in esame gli incentivi previsti per legge .. tale conclusione è stata ribadita dal c.c.n.l. 5 ottobre 2001… a seguito della entrata in vigore del c.c.n.l. è, dunque, rimessa alla contrattazione integrativa di ente la definizione delle modalità di corresponsione e ripartizione degli incentivi economici per il recupero dell'ICI destinati al personale dell'ufficio tributi”.
Di conseguenza le decisioni unilaterali delle amministrazioni non possono prendere il posto della contrattazione collettiva decentrata integrativa e “l'adozione da parte della PA, nella gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, di un atto negoziale di diritto privato, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente di per sè, a costituire un diritto soggettivo in capo al lavoratore...