LA CERTIFICAZIONE VERDE PER L’ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO
Dal 15 ottobre al 31 dicembre i dipendenti pubblici e i dipendenti privati che accedono nelle PA...
LA CERTIFICAZIONE VERDE PER L’ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO
a cura di Arturo Bianco
21 Settembre 2021
Dal 15 ottobre al 31 dicembre i dipendenti pubblici ed i dipendenti privati che accedono nelle PA devono essere in possesso del cd green pass e lo devono esibire a pena della irrogazione di sanzioni, che sono irrogate anche agli enti inadempienti
I dipendenti pubblici e tutti coloro che svolgono la propria attività presso le PA, anche sulla base di contratti di lavoro subordinato alle dipendenze di società private, dovranno necessariamente essere in possesso del green pass a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre del 2021, data che è individuata espressamente in quanto “termine di cessazione dello stato di emergenza”. La violazione di questa disposizione, al pari della mancata organizzazione da parte degli enti, sono oggetto della irrogazione di una specifica sanzione. Ricordiamo che la stessa certificazione verde è richiesta per l’accesso ai concorsi pubblici. Sono queste le principali disposizioni che impattano sulla organizzazione delle attività delle PA che sono contenute, rispettivamente, nei decreti legge sull’uso della certificazione verde in ambito lavorativo e n. 105/2021, che ha istituito la certificazione verde o green pass. I vincoli di possesso, esibizione e controllo del green pass si applicano anche ai componenti gli organi di governo.
L’USO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
I destinatari delle nuove disposizioni sull’uso del green pass sono i dipendenti di tutte le PA: siamo in presenza di una disposizione che ha un ambito di applicazione assai vasto.
L’obbligo legislativo è duplice: essere in possesso della certificazione verde ed esibirla a richiesta dell’ente e, per essa, del soggetto dallo stesso individuato per lo svolgimento delle attività di controllo. La previsione riguarda “l’accesso nei luoghi in cui il personale svolge l’attività lavorativa”: tale formula deve essere quindi intesa come riferita all’accesso nei pubblici uffici.
Questo vincolo è dettato non solo per i dipendenti pubblici, ma anche per “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni (pubbliche), anche sulla base di contratti esterni”. Quindi, sono assoggettati a tale vincolo i dipendenti delle società che collaborano con le PA e/o che svolgono la propria attività per loro conto. L’obbligo si estende anche ai volontari ed a coloro che svolgono attività di formazione per gli enti pubblici.
Sono esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione i dipendenti che sono “esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
IL CONTROLLO
La disposizione è molto attenta alla disciplina delle verifiche. Nei confronti dei dipendenti delle PA e di quelli dei soggetti privati che svolgono la propria attività nelle sedi delle amministrazioni pubbliche i controlli vanno effettuati dai “datori di lavoro del personale “ delle PA. Occorre ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs n. 165/2001, le prerogative e le competenze dei datori di lavoro sono svolte nelle amministrazioni pubbliche dai dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, dai responsabili titolari di posizione organizzativa. Nei confronti dei dipendenti delle società che svolgono la propria...