LA CONVERSIONE DEL D.L. 44/2021 SUI CONCORSI
Le principali novità sui concorsi pubblici
LA CONVERSIONE DEL D.L. 44/2021 SUI CONCORSI
a cura di Arturo Bianco
07 Giugno 2021
Le principali novità sui concorsi pubblici sono la limitazione ad una delle prove scritte e la possibilità nella attuale fase di emergenza di non prevedere gli esami orali, nonché la introduzione del vincolo a che gli scritti siano effettuati con la utilizzazione di strumenti informatici e digitali.
Il d.l. n. 44. “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, coordinato con la legge di conversione n. 76/2021”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio. Esso non stravolge le previsioni del testo iniziale, ma contiene una serie di importanti novità.
LA SINTESI
Il provvedimento dispone che il vincolo del ricorso alla preselezione tramite la valutazione dei titoli di studio sia limitato solamente ai concorsi che hanno una “elevata specializzazione tecnica” ed in cui i titoli sono “strettamente correlati alla natura ed alle caratteristiche delle posizioni bandite”.
Altra novità di grande rilievo è costituita dalla introduzione della previsione che rimette alla scelta di ogni ente la possibilità di valutare anche i titoli, compresi quelli di servizio e la eventuale esperienza professionale. A questo fattore non può comunque essere assegnato un punteggio superiore ad 1/3 del totale, per cui almeno i 2/3 devono essere assegnati alle prove concorsuali. Si deve aggiungere che la non contestualità dello svolgimento delle stesse è consentito solamente durante l’attuale fase di emergenza sanitaria.
Il decreto, anche dopo la conversione, conferma che le disposizioni si applicano in modo differenziato ai concorsi a regime, a quelli pubblicati prima della entrata in vigore del decreto, cioè prima dello 1 aprile, e per il quale non erano state svolte attività (che per la Funzione Pubblica vuol dire che non sono state svolte prove selettive) e quelli da bandire nella attuale fase di emergenza sanitaria.
LE CONSEGUENZE PER GLI ENTI