LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
contratto collettivo nazionale di lavoro
LA CORTE DI CASSAZIONE SULLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
a cura di Arturo Bianco
12 Dicembre 2022
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute scatta anche nel pubblico impiego solamente se l’ente dimostra di non avere invitato il dipendente alla loro fruizione sulla base delle regole dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
La indennità sostitutiva della mancata fruizione delle ferie non spetta solamente se l’ente dimostra di avere invitato il lavoratore a fruire delle stesse; tale principio si applica anche nel pubblico impiego. E’ quanto ci dice la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 29113/2022. Siamo in presenza di una radicale modifica, che deriva dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria, nella interpretazione dei principi che presiedono alla disciplina della materia e che limitano in modo molto forte il divieto previsto dal d.l. n. 95/2012 di monetizzazione delle ferie non godute. Alla base di questo orientamento la considerazione che il datore di lavoro, quindi nelle PA il dirigente o il responsabile, può collocare il dipendente in ferie anche d’autorità. Queste indicazioni valgono anche per i dirigenti.
I PRINCIPI
Leggiamo nella citata sentenza della Corte di Cassazione che “secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto”.
Nella stessa direzione va la sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego.
LA CONCRETA APPLICAZIONE
Per queste ragioni, vengono giudicate nel caso specifico come “infondate le difese della ASL sviluppate sul richiamo del Decreto Legge n. 95 del 2012, articolo 5, comma 8, conv., con mod. in L. n. 135 del 2012, la cui interpretazione, nel quadro di cui sopra, non osta al diritto alla monetizzazione alle ferie, qualora il datore di...