LA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO
I comuni e gli altri enti locali non sono obbligati a prevedere i buoni pasto
LA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO
a cura di Arturo Bianco
09 Giugno 2026
I comuni e gli altri enti locali non sono obbligati a prevedere i buoni pasto, il cui valore massimo continua ad essere fissato in 7 euro per le PA, o il servizio mensa: siamo in presenza di una valutazione che richiede per i CCNL la verifica della cd sostenibilità finanziaria di tale scelta. Gli enti non possono limitare il numero massimo dei buoni pasto.
Nel comparto degli enti locali, sulla base delle previsioni dettate dai CCNL, che differiscono dalle disposizioni dettate dai precedenti contratti stipulati prima della privatizzazione, la istituzione dei buoni pasto o del servizio mensa è una scelta non obbligatoria ed è subordinata alla verifica della sostenibilità finanziaria. Il valore massimo dei buoni pasto nelle PA continua ad essere fissato in 7 euro. Sulla base delle previsioni dettate dai CCNL non vi è la possibilità di prevedere un tetto massimo del numero di buoni pasto che possono essere erogati ai dipendenti.
LA ISTITUZIONE
Le amministrazioni locali non hanno l’obbligo di istituire il buono pasto: in particolare occorre effettuare una valutazione di sostenibilità finanziaria di tale scelta. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 5447/2026.
Ci viene in premessa ricordato che “per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali l'istituzione del servizio mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi dello stesso sono disciplinate, ratione temporis, dall'art. 45 del CCNL 14.9.2000 .. La disciplina è rimasta nella sostanza invariata anche all'esito della disapplicazione disposta dal CCNL 16.11.2022, che l'ha sostituita con quella dettata dall'art. 35, il cui primo comma ricalca il testo previgente, al quale è sovrapponibile quanto alla previsione delle condizioni che devono ricorrere per l'istituzione del servizio (recita, infatti, il citato art. 35: Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali”.
Ci viene detto che “il tenore letterale della clausola oggetto di interpretazione non è tale da sorreggere la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, fermo il diritto del dipendente ad usufruire del trattamento assistenziale, la facoltatività concessa all'ente riguarderebbe unicamente le modalità di adempimento dell'obbligazione, ossia la scelta fra l'istituzione della mensa aziendale o la corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio .. che il verbo servile "possono" utilizzato dalle parti collettive si collega ad entrambi i predicati verbali che figurano nella disposizione, e, quindi, prima ancora che all'attribuzione del buono pasto, significativamente qualificato come sostitutivo, alla istituzione stessa del servizio, che, di conseguenza, non è prevista come obbligatoria .. è significativo...







