LA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104
permessi consentiti dalla legge n. 104/1992
LA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104
a cura di Arturo Bianco
08 Maggio 2023
E’ legittimo utilizzare i permessi consentiti dalla legge n. 104/1992 per l’assistenza ai congiunti disabili in modo da garantire l’assistenza e non è necessario che questa attività sia svolta in modo esclusivo.
Il dipendente che utilizza i permessi dell’articolo 33 della legge n. 104/1992 per l’assistenza ai congiunti disabili non è obbligato a prestare la stessa in modo ininterrotto; è sufficiente che garantisca in modo preminente questa tutela. E’ questa la importante indicazione dettata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7306/2023.
IL DETTATO NORMATIVO
Il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992 stabilisce che i lavoratori dipendenti hanno diritto a godere di 3 giorni di permesso retribuito per assistere un congiunto che si trovi in condizione di grave disabilità e che non è ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata. Questi permessi spettano al coniuge, nonché nel caso di unioni civili o di convivenza di fatto e/o ad un parente o affine fino al secondo grado. In caso di mancanza o impossibilità dei genitori o del coniuge, essi spettano ai parenti o affini fino al terzo grado, con possibilità di fruizione in modo alternativo, fermo restando il tetto massimo prima ricordato. Il dipendente ha diritto a prestare assistenza a più congiunti. Se il disabile risiede ad oltre 150 km di distanza occorre dimostrare di essersi recato presso il luogo di residenza. Questi permessi possono sommersi a quelli parentali ed a quelli per la malattia del figlio.
LE CONSIDERAZIONI
Leggiamo nella sentenza che “il permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3 legge n. 104/1992, come sottolineato dalla Corte Cost. nella sentenza 213 del 2016, è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Si tratta di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La ratio della previsione in esame è quella di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare e si inserisce nelle più ampie finalità della L. 104 del 1992, di tutela dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere...