LA FUNZIONE PUBBLICA SUI PERMESSI
divieto di sommare i congedi parentali ad ore con altri permessi previsti dalle norme sulla...
LA FUNZIONE PUBBLICA SUI PERMESSI
a cura di Arturo Bianco
22 Marzo 2021
Fruizione dei permessi per la frequenza alle università telematiche solamente per i corsi che devono necessariamente essere frequentati durante l’orario di lavoro e divieto di sommare i congedi parentali ad ore con altri permessi previsti dalle norme sulla maternità
Per la Funzione Pubblica la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita agli iscritti ad università telematiche solamente per i corsi che possono essere frequentati solamente durante l’orario di lavoro. I congedi parentali ad ore si possono sommare non con i permessi previsti dalle disposizioni sulla maternità, ma con quelli previsti da altre disposizioni di legge.
I PERMESSI PER LA FREQUENZA DI UNIVERSITA’ TELEMATICHE
I permessi per il diritto allo studio, cd 150 ore, possono essere concessi solamente se si dimostra la partecipazione alle lezioni e/o agli esami durante l’orario di lavoro e che tale partecipazione durante l’orario di lavoro era necessita. E’ quello che leggiamo nel parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 79983/2020.
Viene ricordato che, per l’Aran, deve “ammettersi la fruizione dei permessi nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative … in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni”.
La sentenza emessa dal Tribunale di Monza n. 64/2020 – pubblicata il 22/07/2020 ha confermato quanto segue: “…i permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgono in concomitanza con l’orario di lavoro..”; …dunque per richiedere ed ottenere questi permessi studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all’esame durante l’orario lavorativo..”