LA INDENNITA’ DI POSIZIONE E LE GESTIONI ASSOCIATE
Sono le amministrazioni utilizzatrici a dovere sostenere interamente gli oneri aggiuntivi da...
LA INDENNITA’ DI POSIZIONE E LE GESTIONI ASSOCIATE
Sono le amministrazioni utilizzatrici a dovere sostenere interamente gli oneri aggiuntivi da corrispondere ai titolari di posizione organizzativa in caso di gestioni associate e, in questi casi, non vi sono tetti complessivi alla retribuzione di risultato
03 Febbraio 2020
Le risorse aggiuntive che le singole amministrazioni possono destinare alla maggiorazione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa nel caso di gestione associata devono essere poste interamente a carico dell’ente utilizzatore. E’ quanto chiarisce il parere Aran CFL 59. Nello stesso leggiamo inoltre che anche queste risorse devono essere riproporzionate in relazione alla durata dell’orario di lavoro presso l’ente che lo utilizza, ma lo stesso principio si applica anche per l’ente da cui si dipende. Ed inoltre ci viene ricordato che, a seguito nel nuovo contratto, non vi è un tetto minimo o massimo per la determinazione della retribuzione di risultato spettante ai titolari di posizioni organizzative, neppure nel caso delle gestioni associate.
Si deve evidenziare che il parere non detta indicazioni sulle modalità di finanziamento del salario accessorio da assegnare nel caso di responsabili di posizione organizzativa utilizzati dai comuni fino a 5.000 abitanti nonché dalle unioni, dai consorzi e dalla residue comunità montane sulla base del comma 557 della legge n. 311/2004.
In premessa si deve ricordare che le disposizioni contrattuali per la disciplina del trattamento economico accessorio spettante nel caso di convenzioni per la gestione associata sono contenute nell’articolo 17, comma 6, CCNL 21.5.2018 e negli articoli 13 e 14 del CCNL 22.1.2004.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre individuare il quadro di riferimento. In primo luogo, si deve realizzare una delle seguenti due fattispecie: utilizzazione “a tempo parziale presso un altro ente o presso un servizio in convenzione”. La convenzione deve disciplinare: “durata del periodo di utilizzazione, tempo di lavoro (nell’ambito dell’orario d’obbligo complessivo normalmente di 36 ore settimanali) e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci; ogni altro aspetto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro”. Occorre che ad un dipendente già titolare di posizione organizzativa nella propria amministrazione sia attribuito un altro incarico di questo tipo “presso l’ente utilizzatore o presso il servizio in convenzione”, con conseguente determinarsi di “una situazione di contestuale titolarità in capo al medesimo dipendente di due diverse e distinte posizioni organizzative”. La presenza di “tali presupposti” deve essere accertata dal “datore di lavoro pubblico, nell’ambito della sua autonoma responsabilità gestionale”.