LA MOBILITA’ VOLONTARIA E LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI
articolo 33 del d.l. n. 34/2019
LA MOBILITA’ VOLONTARIA E LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI
a cura di Arturo Bianco
25 Gennaio 2021
La mobilità volontaria, sia in entrata sia in uscita, non è più neutra ai fini della determinazione delle capacità assunzionali dell’ente. E’ questo l’effetto della modifica delle regole dettata dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e del superamento del principio del turnover.
A seguito delle disposizioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, la mobilità volontaria non è più neutra ai fini della determinazione delle capacità assunzionali. E’ questa una conclusione a cui si deve pervenire perché le nuove regole hanno superato il vincolo del turn over ed hanno stabilito che le assunzioni possono essere effettuate nell’ambito del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, in modo differenziato a secondo della virtuosità o meno dello stesso. In questa direzione vanno tanto le indicazioni contenute nel parere della Ragioneria Generale dello Stato 238243 del 16 dicembre “Richiesta di parere circa gli oneri relativi la stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 – Mobilità da Regioni e Comuni” quanto il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 169/2020, che ribadisce indicazioni già espresse da altre sezioni regionali di controllo della magistratura contabile.
IL PARERE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Si deve ricordare che il principio della neutralità della mobilità in entrata ed in uscita tra le amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni è stato dettato dall’articolo 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012. Evidenzia il parere della Ragioneria Generale dello Stato che nel nuovo quadro legislativo dettato dal d.l. cd crescita “la neutralità finanziaria della mobilità non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati dalla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, etc) al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”. Queste disposizioni sono entrate in vigore con i decreti attuativi, cioè per le regioni dallo 1 gennaio 2020 e per i comuni dal 20...