L’ARAN SUI PERMESSI
Utili indicazioni sulla fruizione dei permessi da parte del personale per i congedi parentali ad ore
L’ARAN SUI PERMESSI
Utili indicazioni sulla fruizione dei permessi da parte del personale per i congedi parentali ad ore
10 Febbraio 2020
I congedi parentali possono essere fruiti anche ad ore per la metà dell’orario medio giornaliero. Il tempo necessario per recarsi presso la sede in cui si svolgono le lezioni può essere conteggiato all’interno dei permessi per il diritto allo studio. Nel caso in cui siano esauriti i permessi per motivi personali e familiari, i dipendenti possono usufruire per la nascita del figlio dell’aspettativa per ragioni personali e/o familiari. Possono essere così riassunte alcune delle risposte fornite di recente dall’Aran in risposta ai quesiti posti da pubbliche amministrazioni.
I CONGEDI PARENTALI AD ORE
I congedi parentali possono essere usufruiti ad ore, per come previsto dalla normativa: la contrattazione collettiva ha rinunciato ad esercitare la possibilità di integrare la disciplina legislativa. E’ quanto ci dice l’Aran nel parere CFC 22, i cui contenuti si possono applicare anche al personale del comparto delle funzioni locali.
La materia è disciplinata dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151/2001, confermata dal d.lgs. n. 148/2015. Questa disposizione consente di optare nel congedo parentale tra la fruizione a giornate e quella ad ore, che è consentita -in assenza di disposizioni contrattuali- in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Annota l’Aran che “la contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge, nel prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative previste dalla fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con gli orientamenti applicativi sopra richiamati”.
La scelta operata dalle parti contrattuali, si deve tratta come conclusione, “fa propria l’individuazione dell’intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5”.
I PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO