L’ARAN SULLA INDENNITA’ PER LE CONDIZIONI DI LAVORO
L’ARAN SULLA INDENNITA’ PER LE CONDIZIONI DI LAVORO
Il tetto massimo di 10 euro al giorno per la indennità di condizioni di lavoro, istituita dal CCNL 21.5.2018, non è superabile. La misura di questo compenso deve essere ridotta in misura proporzionale ai dipendenti in part time. In questa direzione vanno le più recenti indicazioni dell’Aran
05 Giugno 2019
Il tetto massimo di 10 euro al giorno per la indennità di condizioni di lavoro, istituita dal CCNL 21.5.2018, non è superabile. La misura di questo compenso deve essere ridotta in misura proporzionale ai dipendenti in part time. In questa direzione vanno le più recenti indicazioni dell’Aran
La misura massima della indennità per le condizioni di lavoro è fissata dal CCNL 21.5.2018 in 10 euro al giorno e questo tetto non può essere superato nel caso in cui si sommino in capo allo stesso soggetto le condizioni di rischio, disagio e maneggio valori, cioè quelle che sono a base della erogazione di tale compenso. La misura di questaindennità, al pari di tutte le altre, deve essere ridotta proporzionalmente ai dipendenti in part time. In questa direzione vanno le indicazioni contenute, rispettivamente, nei pareri Aran CFL 48 e 3072/2019.
LE CARATTERISTICHE GENERALI
LA corresponsione di questa indennità è subordinata alla sua istituzione nel contratto collettivo decentrato integrativo e che, fino ad allora, rimangono in vigore la remunerazione del rischio, del disagio e del maneggio valori. Le amministrazioni devono determinarne la misura, che non può essere inferiore ad 1 euro e non può essere superiore a 10 euro al giorno. La sua erogazione è subordinata non solo alla presenza in servizio, ma anche all’effettivo svolgimento della prestazione rischiosa, disagiata o di maneggio valori.
Non può essere percepita dai vigili che svolgono servizio esterno.
Ovviamente questo compenso deve essere finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata, sia dalla parte stabile che da quella variabile.
IL TETTO
Nel giudizio dell’Aran questa indennità “accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori, fermo restando, comunque, i presupposti fattuali che giustificavano...