L’AUMENTO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
aumento del fondo per la contrattazione decentrata in caso di incremento del personale in servizio...
L’AUMENTO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
a cura di Arturo Bianco
29 Giugno 2020
Si deve dare corso all’aumento del fondo per la contrattazione decentrata in caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018. Questo incremento deve essere effettuato sia sul fondo del personale sia sulle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative.
Le amministrazioni locali e regionali devono dare corso rapidamente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2020, così da consentire l’avvio della contrattazione decentrata. Nei comuni e nelle regioni in cui il numero dei dipendenti cresce rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018 si deve dare corso all’aumento del fondo in modo da lasciare inalterata la incidenza media pro capite dei dipendenti sul fondo stesso. Per il resto le regole da applicare per la costituzione del fondo del 2020 sono quelle fissate dai contratti nazionali, nel rispetto del tetto complessivo al salario accessorio.
IL DETTATO LEGISLATIVO
L’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, che è applicabile per le regioni dallo scorso 1 gennaio e per i comuni dal 20 aprile sulla base, rispettivamente, dei decreti attuativi del 3 settembre 2019 e del 17 marzo 2020, detta le regole per l’aumento del fondo nel caso di incremento del personale in servizio, mentre precludono il taglio del fondo per il salario accessorio in caso di diminuzione del personale. Si attende l’emanazione delle specifiche regole per le provincie e le città metropolitane.
Occorre in premessa sottolineare due dati:
a) Questo incremento va ovviamente in deroga al tetto del salario accessorio per l’anno 2016;
b) siamo in presenza di un aumento obbligatorio: la disposizione utilizza infatti il verbo al modo indicativo, per cui occorre necessariamente dare attuazione alla prescrizione.
Nella effettuazione di questo occorre utilizzare gli istituti previsti dal contratto nazionale.
Il primo è costituito dall’inserimento dei risparmi della RIA e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati dal servizio nell’anno precedente. Questi incrementi vanno nella parte stabile per la cifra che non si eroga più ed, una tantum, in quella variabile per i risparmi che si sono realizzati nell’anno precedente. Mentre...