LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEI COMUNI
rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEI COMUNI
a cura di Arturo Bianco
29 Marzo 2021
La determinazione delle capacità assunzionali dei comuni è fissata, a partire dal 20 aprile del 2020, esclusivamente dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, senza che si debba fare ricorso ai risparmi derivanti dalle cessazioni.
Le capacità assunzionali dei comuni, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, sono stabilite esclusivamente sulla base del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Tali disposizioni sono operative dal 20 aprile del 2020. I risparmi derivanti dalle cessazioni di personale, anche in assenza di espresse abrogazioni, non sono più utili ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, salvo che quelli non utilizzati del quinquennio precedente per i comuni virtuosi.
Sono state annunciate da parte del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta modifiche alle disposizioni attualmente in vigore, che però dovrebbero concretizzarsi soprattutto sul versante delle procedure e non della determinazione delle capacità assunzionali.
I COMUNI VIRTUOSI
Se il comune ha un rapporto tra spesa del personale dell’ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo (quindi ad oggi nella gran parte degli enti il 2019) ed entrate correnti degli ultimi 3 anni in cui ha approvato il conto consuntivo (quindi ad oggi nella gran parte degli enti il triennio 2017, 208 e 2019) al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell’ultimo anno in cui ha approvato il conto consuntivo (quindi nella gran parte degli enti il 2019) fino al tetto di virtuosità indicato dal Decreto del Ministro della PA del 17.3.2020 può aumentare la propria spesa del personale del 2018 entro i tetti previsti dallo stesso Decreto, a condizione che non superi il rapporto di virtuosità tra spesa del personale ed entrate correnti fissato dallo stesso provvedimento. Questi comuni sono definiti dal decreto come a bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti. Tali incrementi vanno in deroga rispetto al tetto di spesa del personale, cioè il vincolo a non superare la spesa media del triennio 2011/2013 nei comuni che erano soggetti al patto di stabilità o il 2008 in quelli che non erano soggetti a tale vincolo. Il comune, sempre restando entro la soglia prima ricordata, il comune può utilizzare i resti delle capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzati. Sulla base di queste disposizioni, di norma, in tali amministrazioni si possono utilizzare tutti i risparmi delle cessazioni e si possono aggiungere nuove spese, anche per assunzioni a tempo indeterminato. Queste spese aggiuntive possono ulteriormente crescere nel caso in cui si assegni alla unione dei comuni il dipendente assunto in deroga ai tetti prima ricordati nel caso in cui l’ente non riesce a finanziare neppure una assunzione.
Per la Ragioneria Generale dello Stato, parere n. 12454 del 15 gennaio 2021, questi comuni non possono, anche se rimangono all’interno del rapporto di virtuosità, sommare i...