LE INDICAZIONI DELLE CORTI DEI CONTI SULL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE
incentivi per le funzioni tecniche vanno corrisposti per appalti di servizi e forniture in cui...
LE INDICAZIONI DELLE CORTI DEI CONTI SULL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE
a cura di Arturo Bianco
24 Maggio 2021
Gli incentivi per le funzioni tecniche vanno corrisposti nel caso di affidamento diretto con ricorso a procedure comparative, nonché per gli appalti di servizi e forniture in cui il direttore dell’esecuzione non coincide con il RUP ed i relativi oneri vanno al di fuori della spesa del personale.
Gli incentivi per le funzioni tecniche vanno erogati anche per le gare con affidamento diretto mediato dal ricorso a procedure comparative e per quelli di forniture e servizi di importo inferiore a 500.000 euro in cui comunque il direttore dell’esecuzione non coincide con il Rup. I relativi oneri non entrano nel calcolo della spesa del personale, ivi compresa quella da assumere come base nel rapporto con le entrate correnti ai fini della determinazione delle capacità assunzionali. Sono queste delle più recenti indicazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti.
APPALTI DI SERVIZI E VINCOLO DELLA GARA
L’incentivo per le funzioni tecniche può essere erogato anche per gli appalti con affidamento diretto mediato dalla utilizzazione di procedure comparative e, per quelli di servizi e forniture, di importo inferiore a 500.000 euro in cui sussistano le condizioni di complessità che impongono la differenziazione tra il direttore dell’esecuzione ed il Rup. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 59/2021.
Ci viene detto che “l’erogazione degli incentivi tecnici risulta legittima se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una gara, integrata anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, ad una procedura comparativa strutturata sul modello disciplinato dall’art. 36, comma, 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il c.d. affidamento diretto mediato (o anche di utilizzo dalle procedure negoziate senza bando prescritte, temporaneamente, dall’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020)”. Per cui, “l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, nei soli casi in cui l’affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di gara (art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), locuzione all’interno della quale la magistratura contabile ha incluso le procedure negoziate senza bando (di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, temporaneamente estese dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 110 del 2020) e gli affidamenti diretti ove mediati dalla previa richiesta di preventivi (sul modello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, come novellato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della legge n. 55 del 2019).. Al contrario, se il presupposto della gara (o altra procedura competitiva) non ricorre, viene meno, per tutto il personale tecnico (ed eventuali collaboratori), impegnato in tutte le fasi descritte, la possibilità di accedere all’incentivo”.
Quanto alla incentivazione nel caso di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 500.000 euro, ci viene detto che “la particolare complessità che giustifica la scissione delle due figure (nda direttore dell’esecuzione e Rup) viene individuata, a prescindere dal valore delle prestazioni, nelle seguenti circostanze: interventi particolarmente...