LE LINEE GUIDA DELLA FUNZIONE PUBBLICA SUL LAVORO AGILE
esigenze di miglioramento della produttività delle PA
LE LINEE GUIDA DELLA FUNZIONE PUBBLICA SUL LAVORO AGILE
a cura di Arturo Bianco
18 Gennaio 2022
La utilizzazione del lavoro agile da parte delle amministrazioni pubbliche è incoraggiata nella attuale fase di emergenza sanitaria, ma deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni dettate dalla Funzione Pubblica, con particolare riferimento alla necessità di garantire la sicurezza delle comunicazioni.
Il lavoro agile è uno strumento che deve conciliare le esigenze di miglioramento della produttività delle PA con quelle di bilanciamento delle esigenze connesse ai tempi di vita e di lavoro e di aumento del benessere organizzativo. Sono queste le esigenze poste a base delle “Linee Guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021”. Occorre ricordare che queste indicazioni sono fatte proprie dalla ipotesi di contratto collettivo del personale delle funzioni centrali per il triennio 2019/2021 sottoscritto nelle scorse settimane.
I VINCOLI DA RISPETTARE
Occorre rispettare le seguenti indicazioni:
a) “l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità per l’amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) la stipula dell’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire: gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione; le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario”.
Viene aggiunto che “di norma” le strumentazioni tecnologiche devono essere fornite da parte dell’ente, fermo restando che occorre garantire elevati standard di sicurezza, vincolo cui le PA devono prestare una particolare attenzione. Per il rispetto di tali standard viene fatto riferimento ai sistemi Multi factor authentication, all’attivazione di...