LE NUOVE REGOLE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
progressioni verticali
LE NUOVE REGOLE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
a cura di Arturo Bianco
28 Novembre 2022
Dal mese di aprile del 2023, previa regolamentazione da parte degli enti, potranno essere utilizzate le progressioni verticali ordinarie disciplinate dal d.l. n. 80/2021 e quelle previste dal CCNL del 16.11.2022, che possono vedere come beneficiari anche dipendenti non in possesso del titolo di studio previsto come accesso dall’esterno.
Le progressioni verticali, oltre alle modalità previste fino al 31 dicembre 2022 dalle regole contenute nell’articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, possono essere svolte, in modo permanente sulla base delle previsioni dell’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 80/201 e, a partire dallo 1 aprile 2023 e fino a tutto l’anno 2025 con le regole dettate dall’articolo 13 del CCNL 16.11.2022, che danno applicazione ai principi dettati dall’ultimo periodo del citato articolo 3, comma 1, del d.l. n. 80/2021, norma che ha riscritto il comma 1 bis dell’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001, istituto che viene definito come progressione tra le aree. Siamo in presenza di norme tra loro assai diverse: le previsioni del d.lgs. n. 75/2017 impongono il ricorso ad un concorso e sono consentite entro il tetto del 30% dei posti che l’ente intende coprire nella categoria/area/qualifica; le disposizioni dettate in via ordinaria dall’articolo 3 del d.l. n. 80/2021, che il CCNL definisce come progressioni verticali, si realizzano attraverso una procedura comparativa e sono vincolate al vincolo di riservare almeno il 50% delle posizioni all’accesso dall’esterno, disposizione che per la Funzione Pubblica va applicata prevedendo tale riserva per ogni categoria/area/qualifica; le disposizioni introdotte dal CCNL 16.11.2022 si realizzano attraverso “procedure valutative”, vanno finanziate di norma con lo 0,55% del monte salari 2018 e possono accedervi dipendenti privi del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a condizione che siano in possesso dei requisiti di maggiore anzianità fissati dalla norma contrattuale; sulle base delle prime indicazioni dell’Aran anche in questa fattispecie opera il vincolo della riserva di almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall’esterno. Vi sono diversità anche sul terreno delle relazioni sindacali: questa ultima procedura è assoggettata alla informazione preventiva e dell’eventuale confronto per la definizione dei criteri di selezione, mentre quelle previste dal d.lgs. n. 75/2017 ed in via ordinaria dal d.l. n. 80/2021 non richiedono alcuna specifica relazione sindacale.
Dobbiamo aggiungere che, con riferimento a tutte queste procedure, il ricorso alle mobilità volontarie non consente il “bilanciamento” con una progressione verticale. Le procedure che possono essere utilizzate a tal fine sono: il concorso pubblico, lo scorrimento di graduatorie dello stesso ente o di altro ente e la selezione dall’albo di idonei.
LE PROGRESSIONI TRA LE AREE
Il CCNL 16.11.2022 detta delle regole speciali per la fase di prima applicazione, fase che si aprirà il prossimo 1 aprile con l’entrata in vigore delle disposizioni contrattuali sulla revisione dell’ordinamento professionale e che si chiuderà nel comparto delle funzioni locali alla fine dell’anno 2025. Si deve ritenere che in questo periodo gli enti possano anche fare ricorso alle procedure di progressione verticale ordinaria di cui abbiamo appena detto. Queste regole sono finalizzate alla valorizzazione “dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza”. Esse di norma vanno finanziate con lo 0,55% del monte salari 2015: tale vincolo è superabile per quelle dei dipendenti inseriti nella sezione speciale del personale educativo e docente dall’attuale categoria...