LE STABILIZZAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Le stabilizzazioni dei precari non richiedono la indizione in misura corrispondente di posti per le...
LE STABILIZZAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
30 Dicembre 2019
Importanti indicazioni sulle stabilizzazioni arrivano dalla più recente giurisprudenza amministrativa. In primo luogo, viene indicato che non è necessario dare corso alla indizione di un numero analogo di assunzioni dall’esterno, visto che il legislatore ha previsto un tetto massimo della spesa per le stabilizzazioni rispetto alle capacità assunzionali. In secondo luogo, la competenza a giudicare su quelle effettuate direttamente appartiene al giudice del lavoro e non a quello amministrativo.
IL BILANCIAMENTO CON LE ASSUNZIONI TRAMITE CONCORSO
Le stabilizzazioni dei dipendenti precari sono possibili nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e che non vi è alcun vincolo a che sia dia corso a contestuali assunzioni dall’esterno. In questa direzione vanno i principi affermati dalla sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 7070/2019.
In primo luogo ci viene detto che si deve ritenere che “per risorse assunzionali debbano intendersi le risorse funzionali all’assunzione e che non sia plausibile interpretare l’espressione come riferita ai posti vacanti destinati a nuove assunzioni”. In tale direzione va anche la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013. Ed inoltre, “la normativa fa riferimento alle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni e tale univoca soluzione interpretativa risulta reiterata, sia pure in un contesto normativo non pertinente ratione temporis alla fattispecie per cui è lite, dalla circolare n. 3/2017, recante gli indirizzi attuativi del d.lgs. n. 75/2017”. Occorre inoltre evidenziare che le disposizioni prevedono capacità assunzionali speciali per le stabilizzazioni e che le stesse si aggiungono a quelle ordinarie.
In secondo luogo ci viene detto che deve essere “esclusa la necessità che alla procedura di stabilizzazione si accompagni una contestuale procedura concorsuale (aperta agli esterni) per analogo contingente di posti”.
In terzo luogo leggiamo che “la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico può essere considerata legittima allorquando essa si ponga come soluzione funzionale al buon andamento dell'amministrazione e sussistano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla. In particolare, la stabilizzazione del precariato costituisce soluzione giustificabile - in un quadro ordinamentale improntato al criterio assiale dell’acceso...