L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ED IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
fondo per la contrattazione decentrata
L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ED IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
a cura di Arturo Bianco
17 Gennaio 2023
Le risorse destinate alla incentivazione delle funzioni tecniche vanno inserite nel fondo per la contrattazione decentrata, parte variabile, e devono essere considerate in deroga al tetto del salario accessorio dell’anno 2016 di cui al d.lgs. n. 75/2017.
Le somme destinate all’incentivo per le funzioni tecniche vanno inserite nel fondo per il salario accessorio, anche se esse non concorrono a partire dal 2018 alla spesa per il personale e non sono assoggettate al relativo tetto, così come non hanno influenza sulla determinazione della soglia massima del salario accessorio. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 182/2022.
LE CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL COMPENSO
In premessa ci viene ricordato che, in modo consolidato, le condizioni necessarie per potere dare corso alla erogazione della incentivazione per le funzioni tecniche sono le seguenti 4: “che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati; peraltro, la propedeuticità del regolamento ai fini del perfezionamento del diritto, secondo un indirizzo consolidatosi in seno alla giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti, non impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (v., da ultimo, Sez. Autonomie, del. n. 16/2021/QMIG); che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara; che le risorse finanziarie del suddetto fondo, costituito ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale; che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo”.