L’INCOMPATIBILITA’ TRA LAVORO PUBBLICO ED ATTIVITA’ AGRICOLE
Corte di Cassazione n. 27420/2020
L’INCOMPATIBILITA’ TRA LAVORO PUBBLICO ED ATTIVITA’ AGRICOLE
Le attività agricole con l’assunzione dell’incarico di amministratore di una società che opera in tale ambito non sono compatibili con il rapporto di lavoro pubblico
14 Dicembre 2020
Le attività agricole con l’assunzione dell’incarico di amministratore di una società che opera in tale ambito non sono compatibili con il rapporto di lavoro pubblico, tranne che lo stesso sia a tempo parziale con un impegno non superiore a 18 ore settimanali.
Vi è una condizione di incompatibilità tra l’essere dipendente pubblico a tempo pieno o a tempo parziale per una durata superiore a 18 ore settimanali e lo svolgere attività agricole, assumendo un ruolo di amministratore in una società che opera in questo ambito di attività. E’ questa la indicazione contenuta nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 27420/2020. Si deve sottolineare che questo principio costituisce, per molti aspetti, una indicazione innovativa e che esso non contiene una distinzione tra lo svolgimento di questa attività a titolo principale o non principale. Ricordiamo che, per potere essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale, occorre che la produzione sia orientata non all’autoconsumo, quanto alla commercializzazione del prodotto e che la persona sia essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del Reg. CE n. 1257/1999. Inoltre deve dedicare almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricavare dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro.
LE NORME SULLA INCOMPATIBILITA’ PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Ci viene ricordato in primo luogo che “per i dipendenti degli enti locali il regime delle incompatibilità risulta ora chiaramente riunificato sotto la generale disciplina di cui all'art. 53 TUPI che, a sua volta, sancisce per tutti i pubblici dipendenti (centrali e locali, privatizzati e non) l'ultravigenza nell'attuale regime dei datati artt. 60-64 del d.P.R. n. 3 del 1957”. La seconda considerazione è che “dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere...