GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
le amministrazioni pubbliche devono svolgere le funzioni con loro personale e solo in casi...
GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Delibera n. 3/2021 SEZIONE CONTROLLO REGIONE LOMBARDIA
01 Marzo 2021
Le amministrazioni non possono e non devono dare corso a procedure differenziate in relazione all’importo dell’incarico di collaborazione che si vuole conferire. E’ quanto afferma la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 3/2021Tali indicazioni sono contenute nell’ambito del parere espresso sul regolamento con cui un comune vuole disciplinare il conferimento di questi incarichi.
Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è vietato alle pubbliche amministrazioni, per come previsto dall’articolo 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Ci viene detto che “a differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione” dello stesso. Occorre comunque dare corso alla utilizzazione di una “procedura pubblica comparativa” e si deve “escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati a ricorrere ad apposita selezione comparativa”.