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04/06/2020
Chiarimenti in materia di cumulo – 2° parte
I soggetti titolari di pensione a carico delle gestioni indicate art. 1, comma 239, Legge...
Chiarimenti in materia di cumulo – 2° parte
a cura di Fabio Venanzi
04 Giugno 2020
In materia di cumulo, l’Inps – di recente – ha avuto modo di precisare quanto segue.
- I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni indicate dall’articolo 1, comma 239, Legge 24 dicembre 2012 n. 228 non possono accedere al cumulo, anche nella ipotesi in cui la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione sia diversa da quelle presso le quali sono presenti ulteriori periodi assicurativi, che si intendono cumulare per conseguire un ulteriore e differente trattamento pensionistico.
- Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex Enpals, viene precisato per l’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del “surplus contributivo” della gestione dello spettacolo, come precisato dall’allegato 2 della circolare Inps 83/2016. Infatti, il surplus è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni a carico della Gestione Enpals, da porre ad esclusivo carico della gestione medesima, secondo gli specifici requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, previsti dalla speciale normativa di settore.
- Qualora la gestione di ultima iscrizione non preveda la corresponsione della pensione in favore dei familiari superstiti del lavoratore deceduto, non si procederà alla liquidazione di alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella di ultima iscrizione riconoscano la prestazione ai familiari superstiti. Le pensioni liquidate in regime di cumulo sono comunque reversibili secondo la disciplina prevista da ogni singola gestione anche al fine di individuare i familiari aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante.
- Nel caso di decesso del lavoratore titolare di pensione di vecchiaia “a formazione progressiva”, prima della maturazione dell’ultimo pro-quota, ai fini della pensione di reversibilità, si dovrà tener conto anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.