Corte costituzionale: il taglio della pensione di reversibilità non può superare i redditi propri
cumulo dei redditi propri di coniuge superstite titolare di una pensione di reversibilità
Corte costituzionale: il taglio della pensione di reversibilità non può superare i redditi propri
a cura di Fabio Venanzi
04 Luglio 2022
È attesa per mercoledì 6 luglio 2022, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 1° serie speciale – la sentenza n. 162 depositata giovedì 30 giugno 2022.
La sentenza riguarda il cumulo dei redditi propri di coniuge superstite titolare di una pensione di reversibilità. La disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 41, della Legge 08 agosto 1995 n. 335 nota anche come Riforma Dini.
Secondo i Giudici costituzionali (Presidente: Giuliano Amato, redattore Maria Rosaria San Giorgio), la pensione di reversibilità non può essere decurtata – in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario – di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.
A seguito della sentenza, la stessa diventerà efficace dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Come noto, la Riforma Dini 1995 prevede un limite di cumulabilità dei redditi del beneficiario (coniuge superstite) con i propri redditi. In particolare, per redditi personali fino a tre volte il trattamento minimo, la quota di reversibilità spettante è pari al 60 percento dell’importo spettante al coniuge deceduto. Per redditi personali compresi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo, la pensione spettante è pari al 45 percento dell’importo spettante al coniuge deceduto (cioè il 60 percento ridotto del 25 percento). Tale importo scende al 36 percento (cioè il 60 percento ridotto del 40 percento) nel caso di redditi compresi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo mentre, per importi superiori a 5 volte, l’importo di pensione spettante è pari al 30 percento (cioè il 60 percento ridotto del 50 percento). È prevista, altresì, una clausola di salvaguardia grazie alla quale, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
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