Ex Inpgi: conguaglio dell’1 percento aggiuntivo
articolo 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234
Ex Inpgi: conguaglio dell’1 percento aggiuntivo
a cura di Fabio Venanzi
26 Settembre 2022
Dal 1° luglio 2022, i dipendenti iscritti all’ex Inpgi sono confluiti nell’Inps, a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Tra la gestione ex Inpgi e l’Inps, il tetto retributivo – al superamento del quale è dovuto l’1 percento aggiuntivo e previsto dall’articolo 3-ter del Decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 - era diverso. Per gli iscritti all’ex Inpgi, la contribuzione aggiuntiva era dovuta sull’eccedenza annuale di 46.184 euro, ricondotti a 3.849 euro mensili. Per gli iscritti al FPLD, la contribuzione aggiuntiva è dovuta al superamento del tetto retributivo di 48.279 euro, pari a 4.023 euro mensili.
In particolare, con il messaggio n. 3418 del 19 settembre 2022, l’Inps ha precisato che, per i rapporti di lavoro cessati in data antecedente al 1° luglio 2022, restano ferme le disposizioni previste dai regolamenti e dalle circolari Inpgi. Pertanto, il conguaglio andava effettuato tenendo in considerazione 46.184 euro.
Al contrario, per i rapporti di lavoro in corso o cessati successivamente al 30 giugno 2022, si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile previsto per gli iscritti al FPLD, avendo cura di conguagliare anche le retribuzioni erogate nei primi sei mesi dell’anno 2022.
Il messaggio...