I termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio
disciplina i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.
I termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio
a cura di Fabio Venanzi
07 Giugno 2021
L’articolo 3 del Decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79 disciplina i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.
L’Inps – o il datore di lavoro nel caso di enti non iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ai fini Inadel ed Enpas – provvede al pagamento delle prestazioni trascorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto, l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
Le citate disposizioni non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l’amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all’ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Ovviamente, nel caso di amministrazioni pagatrici dirette della prestazione, non è richiesta l’invio della documentazione.
Tuttavia qualora la prestazione sia di importo superiore a 50mila euro lordi, sarà messa in pagamento in diverse tranche. La prima tranche, pari a 50mila euro lordi, sarà messa in pagamento secondo i termini sopra riportati in funzione della causa di cessazione. I successivi 50mila euro lordi saranno messi in pagamento dopo un anno dalla prima rata e l’eventuale eccedenza (rispetto ai 100mila euro lordi) sarà messa in pagamento dopo due anni dalla prima rata (articolo 12, comma 7, Decreto-legge 31 maggio 2010 n.78).
Tuttavia, a causa delle diverse prestazioni pensionistiche sorte nel corso degli anni, i termini potrebbero risultare ulteriormente differiti rispetto a quelli succitati.