Il part time ciclico per gli iscritti al FPLD
articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178
Il part time ciclico per gli iscritti al FPLD
a cura di Fabio Venanzi
12 Gennaio 2021
L’articolo 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 stabilisce che “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.
In pratica, per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’Inps, nel caso di part time ciclico verticale, il riconoscimento delle 52 settimane utili ai fini del diritto a pensione, è subordinato a un imponibile pari al minimale previsto in tale gestione.
Il comma in esame pone fine a una questione nota all’Inps e che ha creato diverso contenzioso tra gli iscritti e l’istituto previdenziale.
In attesa che l’Inps ufficializzi il minimale per il 2021, quello del 2020 è stato pari a 10.724 euro. Per imponibili contributivi, pari o superiori al minimale, saranno accreditate 52 settimane (sempreché la durata del rapporto di lavoro copra l’intera annualità).