Il riproporzionamento dei permessi nei part time
Corte di Cassazione, sezione Lavoro (sentenze 29 settembre 2017 n. 22925 e 20 febbraio 2018 n. 4069
Il riproporzionamento dei permessi nei part time
a cura di Fabio Venanzi
22 Marzo 2021
A seguito degli orientamenti assunti dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro (sentenze 29 settembre 2017 n. 22925 e 20 febbraio 2018 n. 4069), l’Inps ha rivisto le proprie indicazioni in materia di permessi ex Legge 104/1992. La Corte ha stabilito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 percento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Con la circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’Inps ha preso atto degli orientamenti giurisprudenziali e ha dettato i criteri operativi, per i dipendenti del settore privato. Ovviamente, tali orientamenti – poiché condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – possono costituire indirizzo anche per i pubblici dipendenti.
Sulla base della normativa, la Corte opera una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa – per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento – e gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. Tra questi ultimi, rientrano i permessi di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992.
Nel caso del part time orizzontale, rimangono ferme le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio 3114/2018, ove si stabilisce che i...