La conferma dei requisiti pensionistici per il biennio 2021/2022
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2019
La conferma dei requisiti pensionistici per il biennio 2021/2022
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2019
10 Febbraio 2020
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2019 ha stabilito che la speranza di vita applicata ai requisiti pensionistici per il biennio 2021/2022 non subisce ulteriori aumenti.
Pertanto, in detto biennio, la pensione di vecchiaia si continuerà a conseguire con 67 anni di età e venti anni di contributi. Saranno sufficienti solo quindici anni di contributi a condizione che tale anzianità contributiva si collochi entro il 31 dicembre 1992.
I lavoratori che svolgono attività considerate gravose o che siano addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 147 a 153, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane fermo a 66 anni 7 mesi.
Per i soggetti contributivi puri, la pensione di vecchiaia si conseguirà con 71 anni di età e cinque anni di contribuzione effettiva, senza alcun importo soglia/minima.
Per la pensione anticipata saranno richiesti 41 anni e dieci mesi per le lavoratrici, 42 anni e dieci mesi per i lavoratori. La decorrenza della prestazione è differita di tre mesi a causa della finestra mobile di tre mesi, introdotta dal Decreto-legge 4/2019.
Per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, Legge 232/2016, il requisito richiesto è di 41 anni. Anche in questo caso trova applicazione la finestra mobile di tre mesi.