La detassazione dei trattamenti di fine servizio
La detassazione dei trattamenti di fine servizio
25 Agosto 2020
La detassazione dei trattamenti di fine servizio
Il Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, oltre a istituire la "pensione quota 100", ha introdotto una detassazione parziale dei trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti. L’agevolazione si applica all’imponibile delle prestazioni fino a un importo di 50.000 euro. A distanza di un anno e mezzo, l’Inps ha pubblicato la circolare esplicativa.
Con la circolare n. 90 del 30 luglio 2020, l’Inps ha precisato che l’agevolazione fiscale si applica solo ai trattamenti di fine servizio dei pubblici dipendenti e, più in dettaglio:
a. all’indennità di buonuscita del personale statale iscritto all’ex Enpas;
b. all’indennità premio di servizio del personale degli enti locali iscritti all’ex Inadel;
c. all’indennità di anzianità del personale degli enti del parastato di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70.
La detassazione non si applica ai trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, sia se erogato direttamente a carico dell’amministrazione dalla quale il lavoratore dipende, sia se erogato dalla Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps.
Il beneficio del minor prelievo fiscale si applica sia nell’ipotesi in cui il pagamento della prestazione TFS avvenga in un’unica soluzione sia nell’ipotesi in cui avvenga in forma rateale.
Per la parte di imponibile fiscale superiore a 50mila euro, si applicherà l’ordinaria aliquota prevista a normativa vigente.
Non rientrano nella agevolazione le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di altre indennità come, ad esempio, interessi e rivalutazione monetaria.
La circolare dell’Inps precisa che, in ordine alle modalità di computo, l’Agenzia delle entrate ha concordato con l’Istituto al fine di “minimizzare l’impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali”, che la “detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di detrazione fiscale dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all’imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della riduzione di aliquota indicata dalla norma”.
Ne deriva che, l’importo della detrazione fiscale viene sottratto dall’imposta dovuta con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell’articolo 24 del citato Decreto-legge 4/2019.
L’indennità di premio servizio è finanziata con contribuzione la cui misura è pari al 6,10 percento di cui il 2,50 percento a carico del lavoratore e il 3,60 percento a carico del datore di lavoro. L’aliquota complessiva è applicata all’80 percento della retribuzione di riferimento (cosiddetta retribuzione contributiva utile).
Il calcolo della prestazione è pari a 1/15esimo dell’80 percento della retribuzione dell’ultimo anno di servizio comprensiva di 13esima mensilità, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, ivi compresi quelli riscattati. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero, quella fino a sei mesi si trascura.
In caso di decesso in servizio, l’indennità spetta iure proprio, nell’ordine: - al coniuge; ai figli; - ai genitori; - ai collaterali, se viventi e a carico dell’iscritto; - eredi testamentari; - eredi legittimi.
In caso di decesso dopo la cessazione dal servizio, spetta agli eredi testamentari o legittimi.Per gli iscritti all’ex Inadel, è esclusa dalla base imponibile, una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo versato all’ente previdenziale, pari a 40,98 percento (2,50/6,10).
L’imponibile è diminuito altresì di un importo pari a 25,8225 euro (pari a 309,87 euro / 12), per ogni mese di servizio effettivo. Sono ricompresi i mesi riscattati ma non i mesi di riscatto convenzionale o di anzianità convenzionale.
L’imposta fiscale dei trattamenti di fine servizio è applicata separatamente, considerato che dette prestazioni non rientrano nel reddito assoggettato a imposizione ordinaria.
Per capire gli effetti della detassazione, si propone l’esempio seguente.
Dipendente di ente locale con 64 anni di età, che ha conseguito "pensione quota 100" |
||||
Avrebbe raggiunto il diritto a pensione di vecchiaia dopo 3 anni circa. |
||||
|
||||
Stipendio ai fini TFS |
|
90.000,00 |
|
|
Anni di iscrizione ai fini pensionistici e TFS |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Indennità premio servizio lorda |
|
192.000,00 |
|
|
Esenzione |
40,98% |
78.681,60 |
|
|
Riduzione |
309,87 |
12.394,80 |
|
|
Imponibile fiscale |
|
100.923,60 |
|
|
Aliquota media |
25,85% |
|
|
|
IRPEF |
|
26.084,30 |