LA INDENNITA’ DI TURNO E LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
INDENNITA’ DI TURNO E LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
LA INDENNITA’ DI TURNO E LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
23 Settembre 2019
Ai vigili ed agli altri dipendenti che svolgono la propria prestazione in turno non compete un compenso per le attività aggiuntive svolte durante le giornate festive in cui essi devono rendere la propria prestazione nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario.
Il personale che, durante una giornata festiva infrasettimanale o durante la domenica, svolge attività di lavoro in turno ha diritto solamente alla erogazione della indennità di turno con la maggiorazione festiva, mentre i compensi per le attività aggiuntive svolte in giornata festiva, di cui all’articolo 24 del CCNL 14.9.2000– cd code contrattuali- spettano solamente se queste attività sono svolte in una giornata in cui non era prevista in via ordinaria la loro presenza in servizio. Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 21412/2019, che modifica quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano, e richiama i principi fissati dalle sentenze della stessa Cassazione n. 5727/2917, 7726/2014, 20344/2012, 21524/2012, 21609/2012, 21610/2012, 21611/2012, 22799/2012, 22800/2012, 22801/2012, 2888/2012 e 8458/2010. Si deve quindi parlare di una interpretazione sostanzialmente consolidata.
I PRINCIPI
La sentenza ci dice in primo luogo che, “ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l’articolo 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 (nda le norme che regolamentano la erogazione della indennità di turno) che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24 -che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro- trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro”. Quindi una chiara e netta distinzione tra tali due forme di remunerazione che trovano le proprie ragioni di essere in condizioni tra loro assai diverse.
Occorre cioè introdurre una differenza in relazione al fatto che l’attività sia svolta in una giornata in cui era prevista la presenza in servizio del dipendente sulla base dei turni prefissati o che la stessa sia stata svolta in una giornata in cui non era prevista la sua presenza in servizio.
Sulla base di questi principi “in...