La nona salvaguardia pensionistica
Legge 30 dicembre 2020 n. 178
La nona salvaguardia pensionistica
a cura di Fabio Venanzi
25 Gennaio 2021
Una ulteriore novità in ambito pensionistico, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è la nona salvaguardia, che consente – in favore di determinate categorie di lavoratori – l’accesso alla pensione sulla base dei previgenti requisiti.
Se il Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 non avesse modificato i requisiti di accesso alla pensione, oggi sarebbe possibile accedere alla rendita previdenziale, alternativamente, con i seguenti:
- vecchiaia: 66 anni di età con almeno venti anni di contribuzione;
- anzianità: quota 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contribuzione.
Per entrambe le prestazioni (vecchiaia e anzianità) è prevista una finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori dipendenti (che sale a 18 per gli autonomi).
I lavoratori, che accedono alla nona salvaguardia, conseguono la pensione di anzianità con 40 anni di contributi e con una finestra mobile di 15 mesi per i dipendenti e 21 mesi per gli autonomi.
La platea di potenziali beneficiari è stata quantificata in 2.400 unità, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’ottava salvaguardia sono trascorsi quattro anni (l’ultima risale alla Legge 232/2016) e, quindi, diversi lavoratori potrebbero aver avuto accesso alle diverse prestazioni pensionistiche ordinariamente vigenti (vecchiaia, anticipata o “quota 100”). L’articolo 1, comma 346, elenca le seguenti categorie:
- soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - ancorché al 6 dicembre 2011 non avessero un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data) -, a condizione che avessero almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in...